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Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 7 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie

(OAMal)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 19a Comitato autonomo

Il Consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un regolamento sull’organizzazione del comitato autonomo specializzato di cui all’articolo 18 capoverso 2sexies LAMal. A tal fine coinvolge i Cantoni e gli assicuratori nella sua elaborazione.

Art. 22 cpv. 3 lett. d, 3bis e 3ter

3 L’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l’oppone a un assicuratore in merito:

d. al calcolo e alla riscossione del contributo cantonale di cui all’articolo 60 LAMal e alla sua suddivisione secondo l’articolo 60a LAMal.

3bis In caso di contestazione che l’oppone a un Cantone in merito al calcolo e alla riscossione del contributo cantonale e alla sua suddivisione fra gli assicuratori secondo l’articolo 60a LAMal, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.

3ter In caso di contestazione che l’oppone alla Confederazione in merito al calcolo e alla riscossione del contributo federale e alla sua suddivisione secondo l’articolo 60a LAMal, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.

1 RS 832.102

2 RS 172.021

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