Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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6.2 Forma dell’atto
La forma degli atti normativi in vigore viene mantenuta.
6.3 Delega di competenze legislative
Le norme proposte si basano sugli articoli 18 capoverso 2sexiesnLAMal (nuovi compiti dell’IC LAMal), 21 capoversi 1–3 e 5 nLAMal (trasmissione di dati degli assicuratori ai Cantoni), 47b capoverso 1 nLAMal (comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura), 50 capoverso 3 nLAMal (calcolo dei costi [contabilità analitica] e statistica delle prestazioni nel settore delle prestazioni di cura a domicilio), 55b capoverso 1 nLAMal (limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni ambulatoriali), 60 capoverso 6 nLAMal (contributo federale ai costi degli assicurati residenti all’estero senza legami con un Cantone) e 60 capoversi 9 e 10 nLAMal (controllo da parte dei Cantoni delle fatture per prestazioni ospedaliere). Le modifiche degli articoli 8a e 8b OPre si basano sull’articolo 33 lettera h OAMal. Le nuove norme proposte non prevedono alcuna delega di competenze legislative.
6.4 Protezione dei dati
L’articolo 28d capoverso 5 OAMal obbliga i Cantoni a rispettare il segreto d’affari dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e a garantire l’anonimato degli assicurati durante il trattamento dei dati trasmessi loro dagli assicuratori. L’espressione «trattamento dei dati» comprende ogni forma di trattamento dei dati ai sensi della LPD.
L’articolo 59aquaterOAMal impone ai servizi cantonali competenti di garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto in materia di protezione dei dati durante la ricezione e il trattamento dei dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere e di elaborare un apposito regolamento a tal fine (v. commento all’art. 59aquaterOAMal al n. 4.1). Le autorità cantonali e comunali non soggiacciono alla LPD, ma alle varie leggi cantonali sulla protezione dei dati. Nella maggior parte dei casi, i principi fondamentali menzionati dovrebbero essere già contemplati da tali leggi.