Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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ai Cantoni i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal. Per gli assicuratori ciò comporterà un certo onere supplementare, che tuttavia dovrebbe anche essere nel loro interesse, dato che le indicazioni dei Cantoni potrebbero essere utili per il controllo delle fatture.

Effetti positivi appena percettibili potrebbero manifestarsi qualora, nel lungo periodo, la valutazione dei bisogni diventasse più conveniente grazie all’economia di scala attivata da un unico strumento, la mobilità geografica intercantonale del personale infermieristico dei Cantoni che finora avevano sistemi diversi aumentasse e la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni di cura venissero rafforzate a livello intercantonale con possibili ricadute positive in termini di efficienza.

Non sono previste altre ripercussioni sull’economia.

5.4 Ripercussioni sulla società

Effetti positivi appena percettibili potrebbero manifestarsi qualora la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni di cura venissero rafforzate a livello intercantonale con possibili ricadute positive sulla qualità di queste ultime. Non sono previste altre ripercussioni sulla società.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Non sono previste ripercussioni sull’ambiente.

5.6 Altre ripercussioni

Non sono previste altre ripercussioni.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le proposte di modifica dell’OAMal non sono in contrasto con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare, sono compatibili con l’ALC e la convenzione AELS. Al riguardo, l’allegato II dell’ALC e l’allegato K appendice 2 della convenzione AELS precisano che in Svizzera, nei rapporti con gli Stati membri dell’UE o dell’AELS, il diritto europeo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per esempio i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, è applicabile sulla base dell’articolo 95a LAMal. Tale diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Le parti contraenti o gli Stati membri sono ampiamente liberi di determinare la struttura concreta, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del proprio sistema di sicurezza sociale, ma devono rispettare i principi del coordinamento, come il divieto di discriminazione, sanciti nei suddetti regolamenti (CE).

Il contributo federale per i beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE e per i loro familiari è compatibile con le disposizioni internazionali alle quali la Svizzera è soggetta. Poiché tali assicurati residenti all’estero non hanno alcun legame con un Cantone, occorre prevedere un contributo federale per rimunerare le cure fornite loro in Svizzera. In questo modo, il principio di non discriminazione è rispettato.