Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le re-
gioni di montagna
I Cantoni riceveranno dagli assicuratori le fatture per le prestazioni nel settore ospedaliero. Se decideranno di controllarle e, all’occorrenza, di opporsi all’assunzione dei costi, dovranno farlo entro un termine stabilito dal Consiglio federale. Inoltre, dovranno garantire che la gestione delle fatture contestate soddisfi i requisiti in materia di protezione dei dati. A tal fine potrebbe rendersi necessario un adeguamento dei processi nei singoli Cantoni.
Nel settore delle cure a domicilio e in casa di cura, per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni si applicheranno prescrizioni uniformi in tutta la Svizzera che prevarranno su eventuali normative cantonali. È possibile che i Cantoni, nel caso ne siano dotati, dovranno adeguare le loro normative aggiuntive in materia oppure rinunciarvi.
I Cantoni riceveranno dagli assicuratori i dati necessari per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal. La ricezione e l’analisi di tali informazioni potrà comportare oneri supplementari, la cui entità dipenderà in larga misura dai Cantoni stessi. Questi ultimi riceveranno i dati in questione su propria richiesta e, nel rispetto dei requisiti della LAMal, saranno liberi di decidere come gestirli e quali analisi effettuare.
La modifica del 22 dicembre 2023 della LAMal concernente il finanziamento uniforme delle prestazioni attribuisce diversi nuovi compiti e competenze anche ai Cantoni (principalmente nel settore delle tariffe per le prestazioni di cura: partecipazione all’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura, verifica e approvazione o fissazione delle tariffe, verifica dell’adempimento dei requisiti legali da parte delle tariffe approvate; ma anche in altri settori, p. es. eventuale sospensione delle nuove autorizzazioni per i fornitori di prestazioni ambulatoriali) che comporteranno un certo onere supplementare in termini di risorse umane e finanziarie.
Spetterà ai Cantoni disporre che a nessun nuovo fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m LAMal venga rilasciata l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS in presenza di un aumento dei costi nella misura indicata nell’articolo 55b capoverso 1 nLAMal, nonché designare le categorie di fornitori di prestazioni interessate da tale misura.
A seconda dello strumento scelto dall’organizzazione tariffale per valutare i bisogni di cure, le disposizioni proposte potranno avere ripercussioni su singoli o su tutti i Cantoni. Attualmente, alcuni Cantoni prescrivono l’utilizzo di un determinato strumento. Se la scelta dell’organizzazione tariffale cadrà su uno strumento diverso, questi Cantoni dovranno adeguarsi. Il passaggio al nuovo strumento comporterà dei costi una tantum, soprattutto per la formazione necessaria del personale incaricato della valutazione dei bisogni e per la conversione dei sistemi informatici.
Non sono per contro previste ripercussioni specifiche per i Comuni, le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna.