Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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Disposizioni transitorie
I fornitori di prestazioni per i quali il passaggio allo strumento unico comporta un cambio di strumento dovranno utilizzare quello nuovo al più tardi a partire dal 1° gennaio 2032.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nel nuovo disciplinamento proposto, il legislatore ha previsto un nuovo contributo federale per gli assicurati residenti all’estero senza un legame con un Cantone. Si tratta essenzialmente di assicurati residenti in altri Paesi europei che percepiscono una rendita svizzera. Il nuovo contributo federale comporterà un onere finanziario annuale ricorrente per il bilancio della Confederazione.
Per i beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE/AELS, la Confederazione si farà dunque carico della quotaparte dei costi delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali fornite in Svizzera. Secondo i dati dell’IC LAMal, nel 2024 i costi sostenuti dai Cantoni per le cure ospedaliere erogate in Svizzera a questi assicurati ammontavano complessivamente a 21,9 milioni di franchi. Se in quell’anno il finanziamento uniforme fosse già stato in vigore, la quotaparte dei costi che la Confederazione avrebbe dovuto assumere sarebbe stata pari a questa cifra17. Visto che in media, dal 2020 al 2024, le prestazioni fornite in Svizzera ai beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE/AELS sono aumentate dell’11 per cento, secondo le stime dell’UFSP/del DFI, nel 2028 i costi delle cure ospedaliere fornite a questi assicurati ammonteranno a 33,6 e nel 2029 a 37,4 milioni di franchi. Considerato che la loro quota di prestazioni ospedaliere è probabilmente più elevata rispetto a quella della popolazione svizzera, questo importo dovrebbe essere tendenzialmente inferiore.
Oltre a quelle descritte, non sono previste altre ripercussioni dirette sulle finanze o sull’effettivo della Confederazione. Tuttavia, la modifica del 22 dicembre 2023 della LA-Mal concernente il finanziamento uniforme delle prestazioni attribuisce alla Confederazione diversi nuovi compiti (p. es. nel settore delle tariffe per le prestazioni di cura: verifica e approvazione delle tariffe, verifica dell’adempimento dei requisiti legali da parte delle tariffe approvate, pareri su ricorsi in materia tariffale; nel settore dei dati inerenti alle tariffe per le prestazioni di cura: elaborazione delle basi relative ai dati necessari e attuazione della loro raccolta) che comporteranno un certo onere supplementare in termini di risorse umane e finanziarie.
17 Questa stima si basa sull’ipotesi che la quota di cure ospedaliere e ambulatoriali fornite in Svizzera agli assicurati residenti in un Paese dell’UE/AELS senza un legame con un Cantone sia la stessa di quella degli assicurati residenti in Svizzera. Pertanto, il 55 % dei costi delle prestazioni ospedaliere, oggi a carico dei Cantoni, corrisponderebbe al 26,9 % di tutte le prestazioni che dal 2028 saranno a carico della Confederazione.