Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
3. Se il Comitato misto, conformemente all’articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto), adotta una decisione che approva i termini di un’adesione e invita un candidato all’adesione a diventare Parte all’Accordo, tale decisione specifica un periodo, che può essere prorogato con l’accordo delle Parti, durante il quale il candidato all’ade sione può depositare uno strumento di adesione presso il Depositario indicando l’ac cettazione dei termini di adesione.
4. Fatta salva l’approvazione dei termini di adesione mediante decisione del Comitato misto secondo il paragrafo 3, un candidato all’adesione diventa Parte al presente Accordo alla data più lontana tra le seguenti:
(a) il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui deposita uno stru mento di adesione presso il Depositario indicando di accettare i termini dell’adesione; oppure
(b) il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui tutte le Parti hanno notificato al Depositario di aver completato le rispettive procedure legali ap plicabili all’approvazione dei termini di adesione.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, può essere presa in considerazione una procedura di adesione accelerata per i membri dell’OMC che hanno partecipato ai negoziati del presente Accordo.
Art. 8.7 Recesso
Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta di recesso al Depositario. Tale recesso ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Depositario ha ricevuto la comunicazione scritta. Se una Parte recede, il presente Accordo rimane in vigore per le altre Parti.
Art. 8.8 Depositario
1. La Nuova Zelanda è designata come Depositario del presente Accordo.
2. Il Depositario trasmette copie certificate del presente Accordo e di ogni eventuale emendamento a tutti i firmatari e alle Parti del presente Accordo nonché ai candidati all’adesione.
3. Il Depositario notifica a tutti i firmatari e alle Parti del presente Accordo, nonché ai candidati all’adesione, nei casi appropriati, le seguenti informazioni:
(a) ogni ratifica, accettazione o approvazione in conformità con gli articoli 8.3 (Entrata in vigore), 8.5 (Emendamenti) e 8.6 (Adesione);
(b) le rispettive date di entrata in vigore del presente Accordo o di un emenda mento in conformità con gli articoli 8.3 (Entrata in vigore), 8.5 (Emenda menti) e 8.6 (Adesione);
(c) qualsiasi notifica di recesso ricevuta in conformità con l’articolo 8.7 (Recesso); e
(d) la data di entrata in vigore del recesso in conformità con l’articolo 8.7 (Recesso).