Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Art. 8.3 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione se condo i rispettivi requisiti legali di ciascuna Parte. Il completamento delle procedure di ratifica, accettazione o approvazione è notificato al Depositario.

2. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno tre firmatari hanno notificato per scritto al Depositario l’avvenuto com pletamento delle procedure giuridiche applicabili.

3. Per qualsiasi firmatario del presente Accordo per il quale il presente Accordo non è entrato in vigore conformemente al paragrafo 2, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui tale firmatario ha notificato per scritto al Depositario l’avvenuto completamento delle procedure giuridiche appli cabili.

Art. 8.4 Accordi internazionali modificati o successivi

Se un accordo internazionale a cui si fa riferimento o che è incorporato nel presente Accordo è soggetto a emendamenti o è sostituito, le Parti si consultano, su richiesta di una di esse, sulla necessità di apportare emendamenti al presente Accordo.

Art. 8.5 Emendamenti

1. È possibile apportare emendamenti al presente Accordo mediante intesa scritta di tutte le Parti. Ciascuna Parte può sottoporre proposte di emendamento al Comitato misto per esame. Gli emendamenti sono soggetti a ratifica, accettazione o approva zione conformemente ai rispettivi requisiti legali di ciascuna Parte.

2. Qualsiasi emendamento al presente Accordo entra in vigore, per le Parti che lo hanno ratificato, accettato o approvato, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno tre quarti delle Parti hanno notificato al Depositario il completa mento delle loro procedure di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi altra data concordata dalle Parti. Se una Parte notifica il completamento delle sue procedure di ratifica, accettazione o approvazione dopo l’entrata in vigore dell’emendamento, quest’ultimo entra in vigore per tale Parte il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica.

3. Se i rispettivi requisiti legali lo consentono, una Parte può applicare un emenda mento a titolo provvisorio, in attesa che entri in vigore per quella Parte. L’applicazione provvisoria di un emendamento è notificata al Depositario.

Art. 8.6 Adesione

1. Il presente Accordo è aperto alle richieste di adesione di qualsiasi membro dell’OMC, che può aderire ai termini e alle condizioni concordate dalle Parti e dal candidato all’adesione e approvate conformemente alle procedure legali applicabili di ciascuna Parte.

2. Un candidato all’adesione può chiedere di aderire al presente Accordo presentando una richiesta scritta al Depositario.