Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 45Fedlex · Progetto

Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

8. Qualsiasi decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 7.16 Sospensione o conclusione della procedura arbitrale

1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il proprio operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Salvo altri menti convenuto dalle Parti in causa, qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l’autorità dello stesso di comporre la contro versia.

2. Le procedure sospese possono essere riprese su richiesta di una delle Parti in causa.

3. La Parte ricorrente può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della presentazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presen tare un altro reclamo in futuro sulla stessa questione.

4. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare la proce dura del tribunale arbitrale costituito in virtù del presente capitolo informando con giuntamente per scritto il presidente del tribunale.

Art. 7.17 Attuazione del rapporto finale

1. La Parte chiamata a rispondere si conforma prontamente alla decisione contenuta nel rapporto finale. Se per tale Parte non è possibile conformarsi immediatamente, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ciascuna Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ra gionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La Parte chiamata a rispondere notifica alla Parte ricorrente e al Comitato misto la misura adottata per conformarsi alla decisione contenuta nel rapporto finale e fornisce una descrizione dettagliata del modo in cui tale misura garantisce una conformità suf ficiente per consentire alla Parte ricorrente di valutare la misura.

3. In caso di disaccordo tra le Parti in causa sull’esistenza di una misura conforme alla decisione contenuta nel rapporto finale o sulla conformità di tale misura con la decisione, lo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti in causa, decide in merito a tale disaccordo. Una copia di tale richiesta è trasmessa alle altre Parti. La Parte richiedente notifica la richiesta contemporaneamente per scritto alle altre Parti. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7.18 Non attuazione del rapporto finale

1. Se la Parte chiamata a rispondere notifica alla Parte ricorrente che non intende conformarsi alla decisione contenuta nel rapporto finale, o se non si conforma entro il periodo di tempo ragionevole di cui all’articolo 7.17 (Attuazione del rapporto finale) paragrafo 1, fatti salvi eventuali procedimenti di valutazione della conformità secondo l’articolo 7.17 (Attuazione del rapporto finale) paragrafo 3, la Parte chiamata a rispon dere, su richiesta della Parte ricorrente, avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevi