Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

festivo ufficiale o un giorno non lavorativo nella Parte a cui è indirizzata la comuni cazione, il periodo è prorogato fino al giorno lavorativo successivo. Le Parti in causa si informano reciprocamente dei rispettivi giorni festivi ufficiali e dei giorni non la vorativi al momento dell’avvio della procedura arbitrale.

Art. 7.20 Notifiche e organi di contatto

1. Salvo diversamente convenuto dalle Parti in causa, una richiesta, una comunica zione, una considerazione scritta o un altro documento si considera ricevuto quando è stato consegnato agli organi di contatto designati secondo il paragrafo 3 con un mezzo di comunicazione che ne attesti la ricezione, ivi inclusi la posta raccomandata, il cor riere o la trasmissione elettronica. Nel caso in cui la consegna non avvenga per via elettronica, una copia della comunicazione scritta è fornita simultaneamente in for mato elettronico agli organi di contatto designati secondo il paragrafo 3.

2. Una Parte in causa trasmette contemporaneamente le proprie comunicazioni scritte al tribunale arbitrale, all’altra o alle altre Parti in causa e, se del caso, a Parti terze.

3. Ciascuna Parte designa un organo di contatto per un’attuazione ed esecuzione ef ficaci delle disposizioni del presente capitolo e del Regolamento procedurale. Cia scuna Parte notifica per scritto alle altre Parti il proprio organo di contatto designato, compresi gli indirizzi di posta elettronica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. Ciascuna Parte notifica prontamente alle altre Parti qualsiasi cambiamento concernente l’organo di contatto o le informazioni di con tatto di quest’ultimo.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 8.1 Adempimento degli obblighi

Ciascuna Parte è pienamente responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni del presente Accordo e adotta tutte le opportune misure a sua disposizione per garantirne l’osservanza da parte, nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili, dei propri governi e delle proprie autorità regionali e locali e degli organi non governativi nell’esercizio dei poteri governativi loro delegati nell’ambito del proprio territorio.

Art. 8.2 Allegati, appendici e note a piè di pagina

Gli allegati, comprese le relative appendici50, e le note a piè di pagina costituiscono Parte integrante del presente Accordo.

50 Il contenuto degli allegati e delle appendici viene pubblicato nel FF soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.ad min.ch/eli/fga/2025/1059 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubbli cazione di una parte di testo mediante rimando.