Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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mento della richiesta, al fine di concordare una compensazione reciprocamente accet tabile.

2. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha lo scopo di promuove il contributo del commercio internazionale alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali. Tale compensazione è volontaria e deve essere compatibile con il presente Accordo e con gli altri accordi internazionali di cui le Parti in causa sono parte.

3. Se non si raggiunge un’intesa su una compensazione reciprocamente accettabile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i rappresentanti della Parte chiamata a rispondere non sono autorizzati a presiedere il Comitato misto o qualsiasi organo sussidiario costituito in virtù del presente Accordo. La Parte ricorrente può sospendere le attività di cooperazione di cui all’articolo 6.6 (Cooperazione e attua zione dell’Accordo) con la Parte chiamata a rispondere.

4. Finché la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo rimane in vigore, in assenza di una compensazione secondo il paragrafo 1, e a condizione che le Parti in causa non abbiano risolto la controversia in altro modo:

(a) l’attuazione della decisione contenuta nel rapporto finale, comprese le misure adottate secondo il paragrafo 3, è iscritta all’ordine del giorno di qualsiasi riu nione ordinaria o straordinaria del Comitato misto; e

(b) la Parte chiamata a rispondere presenta ogni tre mesi un rapporto al Comitato misto per informarlo delle proprie intenzioni in merito all’attuazione della de cisione contenuta nel rapporto finale. Il rapporto, unitamente alle eventuali dichiarazioni delle altre Parti in merito alla questione e a una sintesi della Parte ricorrente delle misure adottate secondo il paragrafo 3, è reso pubblico. Ogni Parte può fare riferimento a tali documenti in tutti i fori e su tutte le piatta forme che ritiene opportuni.

5. Il Comitato misto decide ulteriori misure volte a garantire l’effettiva conformità con i rapporti del tribunale arbitrale e gli eventuali criteri di applicazione. Una Parte ricorrente può applicare una qualsiasi di tali misure nell’ambito di una particolare con troversia dopo l’applicazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. La compensazione secondo il paragrafo 1 e le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono temporanee e possono essere applicate soltanto fino a quando la misura ritenuta in compatibile con il presente Accordo non è revocata o modificata in modo da diventare conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo. La piena attuazione della decisione contenuta nel rapporto finale o una composizione reciprocamente soddisfacente della controversia sono pre feribili alle misure previste dal presente articolo.

Art. 7.19 Termini

1. I termini di cui al presente capitolo possono essere prorogati di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una Parte, dal tribunale arbitrale.

2. I termini di cui al presente paragrafo sono calcolati a decorrere dal giorno succes sivo all’atto o al fatto a cui si riferiscono. Se l’ultimo giorno di tale periodo è un giorno