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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
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Sezione 4: Dosimetri per brachiterapia
Art. 13 Requisiti essenziali
I dosimetri per brachiterapia devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Art. 14 Procedura per l’immissione sul mercato
I dosimetri per brachiterapia necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Art. 15 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
I dosimetri per brachiterapia devono essere sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 5 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato e devono essere sottoposti ogni tre mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 5 della presente ordinanza.
Capitolo 3: Strumenti di misurazione per la rilevazione di contaminazioni
Sezione 1: Rivelatori mobili della contaminazione superficiale
Art. 16 Requisiti essenziali
I rivelatori mobili della contaminazione superficiale devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza.
Art. 17 Procedura per l’immissione sul mercato
1 I rivelatori mobili della contaminazione superficiale necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza se sono utilizzati:
a. per misurazioni finalizzate al controllo dell’ermeticità delle sorgenti radioattive sigillate ai sensi dell’articolo 66 MMRa o dell’articolo 19 OSRM con un’attività superiore a 100 LA;
b. per il rilevamento di contaminazioni sui colli in caso di trasporto di merci pericolose della classe 7;
c. per l’esenzione dall’obbligo della licenza e dalla vigilanza del materiale secondo l’articolo 105 ORaP;
d. per la misurazione delle contaminazioni negli impianti nucleari;