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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
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2 Procedura per l’immissione sul mercato
La verificazione iniziale comprende, oltre alle prove generali di cui all’allegato 5 numero 2 OStrM, i punti di controllo per la verificazione successiva.
3 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
Il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati tipi di strumenti di uno specifico fabbricante, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.
3.1 Verificazione successiva
3.1.1 Per la verificazione vanno allegate ai sistemi le istruzioni d’uso, la descri-
zione tecnica e la lista di nuclidi per i quali lo strumento deve essere verificato.
3.1.2 La verificazione comprende la prova e la calibrazione di tutti i rilevatori
installati. Per gli apparecchi con fattori di calibrazione specifici dei nuclidi implementati non è necessaria la calibrazione.
3.1.3 La verificazione copre i campi di misurazione necessari per l’impiego previ-
sto per le contaminazioni con tutti i nuclidi previsti.
3.1.4 Gli errori massimi tollerati sono di ± 30 %.
3.2 Procedura di controllo da parte dell’utilizzatore
3.2.1 Nella procedura di controllo da parte dell’utilizzatore viene determinato lo
scostamento del valore misurato corrente nel campo di radiazione della sorgente radioattiva di controllo rispetto al suo valore di riferimento. Per determinare lo scostamento il valore di riferimento deve essere aggiornato alla data della prova in base al tempo di dimezzamento della sorgente radioattiva di controllo. Se necessario, si deve considerare anche il contributo della radiazione di fondo o il valore misurato del punto zero.
3.2.2 Il valore di riferimento per la prova deve essere stabilito dall’utilizzatore
immediatamente dopo la verificazione iniziale o quella successiva.
3.2.3 Al momento della prova devono essere registrati per iscritto i seguenti dati:
– data della prova e visto di chi l’ha eseguita;
– identificazione del monitor di contaminazione per persone del dispositivo di controllo e della sorgente di controllo;
– altri parametri, in particolare i parametri di configurazione pertinenti;
– documento di riferimento del sistema di gestione della qualità per lo svolgimento della prova.
3.2.4 Gli errori massimi tollerati al momento della prova sono ± 20 %.
3.2.5 Se durante la prova da eseguire periodicamente lo scarto di misurazione non
rientra negli errori massimi tollerati prescritti, è necessario procedere con una verificazione successiva del monitor di contaminazione per persone.