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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
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3.2.2 Il valore di riferimento per la prova deve essere stabilito dall’utilizzatore
immediatamente dopo la verificazione iniziale o successiva o dopo la calibrazione.
3.2.3 Al momento della prova devono essere registrati per iscritto i seguenti dati:
– data della prova e visto di chi l’ha eseguita;
– identificazione dell’apparecchio mobile di misurazione dell’intensità di dose, del dispositivo di controllo e della sorgente di controllo;
– altri parametri, in particolare i parametri di configurazione pertinenti;
– documento di riferimento del sistema di gestione della qualità per lo svolgimento della prova.
3.2.4 Gli errori massimi tollerati al momento della prova sono ± 20 %.
3.2.5 Se durante la prova da eseguire periodicamente lo scarto di misurazione non
rientra negli errori massimi tollerati prescritti, l’apparecchio mobile di misurazione dell’intensità di dose ambientale deve essere sottoposto a una verificazione successiva o a una calibrazione.
3.3 Calibrazione
3.3.1 Per la calibrazione vanno allegate all’apparecchio mobile di misurazione
dell’intensità di dose ambientale le istruzioni d’uso e la descrizione tecnica.
3.3.2 Se possibile, la calibrazione copre l’intero campo di misurazione
dell’apparecchio mobile di misurazione dell’intensità di dose ambientale, ma almeno i campi di misurazione necessari per l’impiego previsto per tutti i tipi di radiazioni previsti e per l’intensità di dose equivalente ambientale o direzionale. Al momento della calibrazione si controlla il funzionamento dell’apparecchio mobile di misurazione dell’intensità di dose ambientale.
3.3.3 La calibrazione deve essere eseguita da un laboratorio di calibrazione accre-
ditato ai sensi della norma ISO/IEC 17025:201728. In casi motivati, l’autorità di vigilanza competente in materia di radioprotezione o l’UFPP possono accettare anche una calibrazione da parte del fabbricante dell’apparecchio o dell’utilizzatore.
3.3.4 La procedura di calibrazione è conforme alle norme ISO 4037-3:201929, ISO
4037-4:201930, ISO 6980-3:202331 e ISO 8529-3:202332.
28 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. La norma può essere consultata gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o richiesta a pagamento all’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
29 ISO 4037-3:2019, Radiological protection – X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence. La norma può essere consultata gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o richiesta a pagamento all’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.