Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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Cpv. 2
Nell’adottare le misure per farlo, i fornitori si fondano in particolare sulle indicazioni dell’organismo di coordinamento ai sensi dell’articolo 20a lettera d. I fornitori adottano le misure immediatamente e per tutto il tempo necessario. Ciò consente di intervenire rapidamente nei casi di emergenza, ma è utile anche qualora determinati dispositivi presentino funzioni di comunicazione di emergenza difettose cui il produttore del dispo- sitivo non provvede a porre rimedio entro un certo periodo di tempo. I dati registrati raccolti dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 20a capoverso 1 lettera f possono essere utilizzati in particolare per individuare eventuali difetti delle funzioni di comunicazione d’emergenza.
Cpv. 3
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono anche disconnettere gli utenti dalla rete al fine di tutelare l’integrità della comunicazione d’emergenza. Anche ciò è già previsto dal diritto vigente a livello di ordinanza (cfr. art. 28a cpv. 4). In linea di principio, una disconnessione è sempre da considerare solo come ultima risorsa, indicata in par- ticolare in casi gravi e allo scopo di garantire la raggiungibilità delle centrali. Può però avvenire anche quando falsi allarmi, ossia chiamate errate, causati da funzioni di co- municazione d’emergenza difettose minano costantemente l’integrità della comunica- zione d’emergenza e il fabbricante non adegua tale funzione nemmeno dopo essere stato ripetutamente informato al riguardo (ad es. nell’ambito di un aggiornamento soft- ware). Il Consiglio federale deve poter stabilire le relative misure tecniche e organizza- tive a livello di ordinanza che i fornitori ai sensi del capoverso 1 possono e devono adottare. Tale flessibilità consente di tenere conto in maniera adeguata dello sviluppo tecnologico, ma soprattutto anche delle esigenze dei fornitori, delle centrali e dei fab- bricanti di terminali.
Art. 29 Obbligo d’informazione
La tutela delle infrastrutture di telecomunicazione dalle minacce informatiche e anche degli utenti in relazione ai servizi di telecomunicazione è una priorità di fondo della Confederazione ed è centrale nella revisione in oggetto. Pertanto, viene ampliato in tal senso anche lo scopo della legge sulle telecomunicazioni (cfr. art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b e f). L’articolo 29 concretizza gli obblighi dei titolari di elementi di indirizzo, in partico- lare gli incaricati di cui all’articolo 28a nonché i ruoli degli uffici attivi nel campo della sicurezza informatica.
Cpv. 1
L’obbligo di collaborazione di cui al capoverso 1 garantisce che la gestione degli ele- menti di indirizzo avvenga in maniera completa, corretta e affidabile e che la Confede- razione possa svolgere i suoi compiti nel campo di tale assegnazione delle risorse.
Cpv. 2
Ora il capoverso 2 disciplina la collaborazione nel campo della sicurezza informatica. Organi privati e pubblici riconosciuti, competenti per i compiti nel campo della sicurezza informatica, possono cooperare fra loro e con gli incaricati di cui all’articolo 28a allo scopo di riconoscere e valutare i rischi derivanti dalle minacce informatiche. Con «de- legato», l’articolo 28a fa riferimento in particolare a Switch in quanto gestore del registro del dominio .ch, il quale fornisce un contributo essenziale nella tutela dei nomi di