Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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Art. 20c Assunzione dei costi
Cpv. 1
Con l’articolo 20c capoverso 1, il principio oggi sancito a livello di ordinanza e concer- nente l’assunzione dei costi per l’esercizio di un servizio di localizzazione da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione viene sancito a livello di legge. I costi computa- bili dei compiti sistemici, di cui l’esercizio di un servizio di localizzazione costituisce solo una parte, sono a carico di tutti i fornitori tenuti a contribuire alla comunicazione d’emer- genza ai sensi dell’articolo 20.
Qualora avvenga una procedura di gara o di invito ai sensi dell’articolo 20b capo- verso 2, i costi imputabili risultano in via preliminare dai dati forniti dal fornitore aggiu- dicatario. Se si applica l’articolo 20b capoverso 3, i costi imputabili dovrebbero invece essere calcolati per analogia in base ai principi di cui all’articolo 54 dell’OST. Occorre prevedere un disciplinamento in tal senso a livello di ordinanza. Sarà da disciplinare a livello di ordinanza anche l’indennità finanziaria fra fornitori. Tale regola deve orientarsi in linea di principio alle disposizioni esistenti per il servizio di localizzazione di cui all’ar- ticolo 29b OST.
Cpv. 2
Gli utenti della piattaforma di test e d’integrazione ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 lettera e, i quali prevedono di fare uso della piattaforma per svolgere i test di cui all’ar- ticolo 20d, dovrebbero farsi carico di una parte adeguata dei costi imputabili alla ge- stione e alla messa a disposizione della piattaforma di test. Pertanto, a differenza di quanto previsto dal capoverso 1, i costi non sono a carico esclusivamente dei fornitori che, ai sensi dell’articolo 20, sono tenuti a garantire la comunicazione di emergenza.
Tuttavia, un’assunzione totale dei costi da parte degli utenti della piattaforma di test e d’integrazione non sembra opportuna. Infatti, secondo l’articolo 20d, gli utenti devono usare la piattaforma per effettuare i test end-to-end, i quali non vanno unicamente a beneficio degli utenti della piattaforma, ma dell’intero sistema delle comunicazioni d’emergenza. Occorre pertanto incentivare lo svolgimento dei test, il cui aumento im- plica anche una riduzione dei costi per i singoli utenti.
Art. 20d Test end-to-end
I test end-to-end dell’accesso alla comunicazione di emergenza ai sensi dell’articolo 20 vanno effettuati sulla piattaforma di test e d’integrazione di cui all’articolo 20a capo- verso 1 lettera e. In questo modo è possibile garantire il decongestionamento del si- stema delle comunicazioni e delle chiamate d’emergenza. Infatti, le risorse limitate a disposizione possono essere impiegate per casi reali di emergenza, assistenza e con- sulenza, senza essere bloccate dai test. Inoltre, i sistemi destinati alle comunicazioni di emergenza possono essere testati e quindi anche migliorati, con conseguente ridu- zione delle false segnalazioni di emergenza (ad es. a causa di un rilevamento degli urti troppo sensibile in un dispositivo terminale). Ciò giustifica una partecipazione ai costi da parte di chi svolge i test (cfr. spiegazioni precedenti relative all’art. 20c cpv. 2). I test vanno condotti d’intesa con l’organismo di coordinamento ai sensi dell’articolo 20a ca- poverso 1 lettera d. L’organismo di coordinamento costituisce così il servizio di contatto centrale sia per questioni relative alle centrali sia per i fabbricanti di terminali o veicoli con relativi sistemi per la comunicazione d’emergenza. Ai privati che svolgono singoli test a scopi personali non dovrebbero, in linea di principio, essere addebitati costi.