Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 2

I fornitori di cui all’articolo 20 devono attenersi ai requisiti tecnici che derivano dai com- piti sistemici a garanzia della comunicazione d’emergenza. In particolare, devono ri- spettare le norme e gli standard internazionali determinanti in materia. Il capoverso 2 si riferisce quindi nuovamente a tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico. Affinché la comunicazione d’emergenza possa essere garantita nel complesso, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono assicurare il rispetto di requisiti precisi nelle loro reti e durante l’avvio e il mantenimento della comunicazione. I requisiti co- prono così anche diversi momenti della comunicazione o sono, ciascuno, rilevanti in un determinato momento della comunicazione.

Cpv. 3

L’UFCOM, sulla base del capoverso 3, emana le prescrizioni tecniche e amministrative relative ai compiti sistemici di cui al capoverso 1 e stabilisce i requisiti che i fornitori di cui all’articolo 20 devono rispettare al fine di garantire i compiti sistemici.

Art. 20b Obbligo di garantire compiti sistemici

Cpv. 1

In base al capoverso 1, l’UFCOM può obbligare uno o più fornitori a garantire uno o più compiti sistemici ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1, se la relativa disponibilità non è già garantita.

Cpv. 2

Il capoverso 2 prevede che l’UFCOM, per un obbligo di cui al capoverso 1, svolga una procedura di gara o mediante invito se per un compito sistemico vi sono vari fornitori possibili. Come nel caso del trasferimento della gestione degli elementi di indirizzo a terzi ai sensi dell’articolo 28a, il diritto in materia di appalti pubblici non trova applica- zione58.

Cpv. 3

Fra le condizioni elencate alle lettere a–c l’UFCOM può, per garantire uno o più compiti sistemici, designare un fornitore senza procedura di gara o di invito. Le ragioni possono essere legate a una mancanza di scelta, o a questioni temporali. È anche possibile che sin dall’inizio si manifesti uno scarso interesse a garantire compiti sistemici. Ad esem- pio, se un sondaggio nel settore mostra che nessun fornitore, o solo un fornitore, è interessato o rivela che una procedura di gara o di invito non porterebbe a candidature idonee. Data la delicatezza dell’appalto in termini di sicurezza (l’allarme ai pompieri, ai servizi sanitari e alla polizia avviene tramite la comunicazione d’emergenza), potrebbe inoltre essere opportuno limitarsi ai fornitori di servizi di telecomunicazione con sede in Svizzera. Come menzionato al capitolo 1.2.1, l’esecuzione di tali compiti dovrebbe inol- tre presupporre un certo livello di risorse ed esperienza operativa in materia di servizi di rete. Una designazione diretta è possibile in caso di urgenza (cfr. lett. a), quando un sondaggio sul mercato mostra che una procedura di gara non può svolgersi in condi- zioni di concorrenza (cfr. lett. b) e se in caso di procedura di gara non viene presentata alcuna offerta che adempie i requisiti del bando (cfr. lett. c).

58 FF 2017 6559