Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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Cpv. 2
La comunicazione dei dati elaborati e dei risultati di profilazioni alle autorità elvetiche nonché a enti privati e pubblici deve essere resa possibile in circostanze specifiche. A tale scopo avviene uno scambio d’informazioni strutturato, necessario a riconoscere, analizzare e contrastare le minacce informatiche. Tale comunicazione è però ammessa unicamente se l’autorità che riceverebbe i dati dispone lei stessa di una base giuridica sufficiente – il che costituisce un importante limite ai sensi del diritto in materia di pro- tezione dei dati e garantisce il principio dell’uso vincolato. Si tratta di autorità che svol- gono anch’esse compiti nel campo della sicurezza informatica, come ad esempio l’UFCS, fedpol o la Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS).
Cpv. 3
Il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare i dettagli del trattamento di dati perso- nali degni di particolare protezione nonché dello svolgimento di profilazioni. In partico- lare, può stabilire requisiti in materia di sicurezza dei dati, il decorso della procedura, la registrazione, le scadenze di cancellazione e conservazione nonché criteri in materia di responsabilità. Tale delega consente un assetto flessibile e neutrale sotto il profilo tecnologico, che tenga conto del rapido sviluppo nel campo della sicurezza informatica.
Si fonda sull’articolo 34 capoverso 3 LPD, secondo cui, ai fini dell’elaborazione di dati degni di particolare protezione o dello svolgimento di profilazioni, in determinati casi è sufficiente una base in una legge in senso materiale. In tale caso il Consiglio federale deve garantire che queste elaborazioni non comportino rischi particolari per i diritti fon- damentali delle persone interessate. Si intende l’elaborazione di dati indispensabili per l’adempimento di un compito legale (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. a LPD) e il cui scopo – la protezione delle risorse in questione – non rappresenta di per sé un rischio particolare per i diritti fondamentali degli utenti (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. b LPD).
Siccome non è possibile definire in anticipo tutti gli strumenti che possono essere ne- cessari per lottare contro la criminalità informatica – ad esempio per riconoscere, pre- venire, impedire o perseguire reati commessi nello spazio digitale con l’ausilio di nomi di dominio – spetta al Consiglio federale concretizzare lo svolgimento di profilazioni e il trattamento di dati degni di particolare protezione in caso di necessità. Nel farlo deve tenere conto delle proprietà particolari degli strumenti impiegati, come previsti dalla legislazione sulle telecomunicazioni, ad esempio nel campo dei processi di uso differito di nomi di dominio dell’ODIn, o come possono essere previsti un futuro. Ciò comprende in particolare il fatto di sancire dati degni di particolare protezione nonché le esigenze in materia della relativa sicurezza sul piano tecnico e organizzativo.
Cpv. 4
Il capoverso 4 stabilisce chiaramente che le disposizioni generali in materia di elabora- zione dei dati (cfr. art. 13a) e assistenza amministrativa (cfr. art. 13b) trovano applica- zione anche nell’ambito del trattamento dei dati disciplinato all’articolo 30a e nella loro comunicazione ad autorità svizzere o estere. Ciò garantisce un trattamento unitario nell’intera sfera del diritto in materia di protezione dei dati e di assistenza amministrativa nelle telecomunicazioni.