Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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Inoltre, in questi casi, per motivi di capacità non è necessario concordare la procedura con l’organismo di coordinamento.

Art. 20e Tutela dell’integrità della comunicazione d’emergenza

Cpv. 1

Il capoverso 1 obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione tenuti a fornire la comu- nicazione d’emergenza ai sensi dell’articolo 20 ad adottare misure contro la messa a rischio dell’integrità della comunicazione di emergenza. Ciò dovrebbe garantire al me- glio che i sistemi e le funzioni che consentono agli utenti di effettuare comunicazioni di emergenza non mettano a rischio l’integrità di queste ultime.

Si può parlare di comportamenti pericolosi, in particolare, quando le centrali vengono sovraccaricate da un elevato numero di presunte comunicazioni di emergenza, al punto da non essere più raggiungibili in caso di vere emergenze. Occorre inoltre considerare il collaudo o l’immissione sul mercato di terminali e veicoli che, a causa del fatto che le loro funzioni di comunicazione d’emergenza integrate non sono ancora mature, potreb- bero causare un sovraccarico della rete di comunicazione d’emergenza e delle centrali dei servizi d’emergenza.

In questo caso l’integrità della rete di comunicazione d’emergenza deve essere com- promessa nel suo complesso. Ciò può verificarsi a causa di un evento acuto e limitato nel tempo, come un numero massiccio di false comunicazioni (nel senso di chiamate errate) in un breve lasso di tempo, che esauriscono le capacità e quindi compromettono la raggiungibilità delle centrali. Sono inclusi anche i casi in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione devono adottare misure e coordinarsi tra loro (cfr. art. 28a cpv. 4 OST [approvato, non ancora in vigore al momento dell’apertura della procedura di con- sultazione]). Ma può anche trattarsi di chiamate errate che si ripetono costantemente, il cui numero di per sé non è in grado di intaccare la capacità tecnica e l’accessibilità, ma porta a un impegno costante di risorse, poiché si presentano ripetutamente come presunte comunicazioni di emergenza. Si pensi ai sistemi di comunicazione di emer- genza presenti nei dispositivi terminali che non sono stati testati o lo sono stati in modo inadeguato e che generano ripetutamente false chiamate di emergenza. Ciò si verifica, ad esempio, quando dei sensori segnalano per errore una caduta dell’utente del dispo- sitivo. Si tratta di un pericolo meno grave, ma che sovraccarica in modo costante le risorse delle centrali e pertanto mette a repentaglio l’integrità della comunicazione di emergenza. Questo rischio costante va eliminato ad esempio effettuando un aggiorna- mento del software dell’apparecchio terminale.

L’obbligo di tutelare la comunicazione d’emergenza da un numero elevato di presunte emergenze, previsto a livello di ordinanza (cfr. art. 28a cpv. 3 OST [approvato, non ancora in vigore al momento dell’apertura della procedura di consultazione]), viene così sancito nella legge. La regolamentazione relativa agli eventi acuti, che mettono a ri- schio l’accessibilità, viene così estesa ai casi che, pur non essendo in numero tale da compromettere l’accessibilità di una centrale, ne minano l’integrità poiché generano comunicazioni d’emergenza costanti ed errate, oltre a impegnarne costantemente le risorse.

Singole chiamate erronee da parte di individui non rappresentano di regola un pericolo per il sistema delle comunicazioni d’emergenza. Di conseguenza, in presenza di spo- radiche chiamate errate non si deve in linea di principio presumere che vi sia un rischio per l’integrità.