Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione
Nell’ambito della revisione in oggetto occorre adattare leggermente la struttura del ca- pitolo 5 (impianti di telecomunicazione). Occorre infatti cambiare l’ordine dei vigenti ar- ticoli 32a e 32b. Nell’articolo 32b va inoltre trasferito il vigente articolo 34 capo- verso 1ter. Inoltre, l’articolo 34 vigente va suddiviso in due articoli e l’attuale articolo 34a diventa l’articolo 34b. Anche tali disposizioni vanno modificate al fine di migliorare la sicurezza pubblica.
Art. 32a Divieto di impianti di radiocomunicazione nonché altri impianti e disposi-
tivi che provocano interferenze
Cpv. 1
Questa disposizione corrisponde in gran parte al vigente capoverso 1 dell’articolo 32b, con l’aggiunta del concetto di «impianti». Per «impianti e dispositivi» si intendono ap- parecchi, linee o attrezzature che non trasmettono informazioni mediante tecniche di telecomunicazione (cfr. art. 3 lett. c e d), ma che comunque utilizzano lo spettro delle frequenze (ad es. disturbatori). Inoltre, nel testo tedesco e italiano è stato corretto un errore di traduzione: invece di «impianti di telecomunicazione» ci dovrebbe infatti es- sere «impianti di radiocomunicazione».
Cpv. 2
Oltre agli impianti e ai dispositivi attualmente regolamentati che sono destinati a distur- bare intenzionalmente le telecomunicazioni, sono ipotizzabili altre configurazioni con un effetto simile e che dovrebbero quindi essere incluse nella legge:
si tratta di dispositivi in grado di disattivare un apparecchio bersaglio distruggendone i componenti elettronici. Gli sviluppi tecnologici hanno ormai dimostrato che non sono solo i dispositivi come i disturbatori di frequenza a poter ostacolare o impedire la co- municazione, ma anche, ad esempio, un generatore di impulsi elettromagnetici (gene- ratore EIMP), che può avere una funzione simile. Un generatore di questo tipo può infatti distruggere le componenti elettroniche di un apparecchio (ad es. un sistema di allarme) tramite una breve e intensa trasmissione di impulsi elettromagnetici, compro- mettendo così anche le telecomunicazioni in maniera più ampia. Nell’interesse della sicurezza pubblica, questa tecnologia dovrebbe essere resa accessibile anche alle au- torità di sicurezza svizzere in quanto dispositivo elettronico speciale per garantire la sicurezza pubblica (cfr. lett. a).
D’altra parte si tratta di impianti conformi che possono essere configurati in modo tale da inibire, ovvero impedire temporaneamente o interrompere, la comunicazione di un impianto dello stesso tipo. Un esempio è una rete wireless (Wireless Fidelity, WiFi) che collide intenzionalmente con un altro Wi-Fi per inibire o interrompere la comunicazione. Si tratta di una forma di hackeraggio in cui un WiFi impartisce, figurativamente, all’altro l’«ordine» di non comunicare (cfr. lett. b).
Non si tratta quindi di un’interferenza ai sensi della legge sulle telecomunicazioni, ma la comunicazione viene comunque impedita.