Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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avrebbe dovuto basarsi sulle valutazioni geopolitiche presentategli dalle autorità com- petenti e dagli organismi specializzati della Confederazione.
Cpv. 3
Nell’ambito dei compiti dell’UFCOM previsti al capoverso 2, e al fine di assicurare una protezione efficace dalle minacce informatiche, può essere necessario ottenere dai for- nitori di servizi di telecomunicazione determinati dati e informazioni. L’accesso a tali dati contribuisce in maniera sostanziale a riconoscere e identificare i rischi in materia di sicurezza correlati alle infrastrutture di telecomunicazione e l’origine nonché le con- seguenze in materia di sicurezza di minacce mirate come gli attacchi informatici del tipo DDoS, phishing o la diffusione di malware. In tali casi, l’identificazione biometrica sempre più usata nelle reti può rivelarsi decisiva, per attribuire un’azione a una persona specifica o per poter accertare l’uso non autorizzato di risorse soggette alla normativa sulle telecomunicazioni, che possa indicare un atto di criminalità informatica (cfr. art. 48d cpv. 1). Anche quando i fornitori di servizi di telecomunicazione sono obbligati a fornire dati sul traffico, in nessun caso possono, o sono autorizzati a, divulgare il con- tenuto delle comunicazioni o venirne a conoscenza. Tali contenuti sono, e rimarranno anche in futuro, tutelati dal segreto delle telecomunicazioni (cfr. art. 13 cpv. 1 Cost., art. 321terCP e art. 43 LTC).
Cpv. 4
Il capoverso 4 corrisponde fondamentalmente al capoverso 2 della versione vigente e viene completato con una delega di competenze legislative al Consiglio federale per quanto concerne la precisazione delle misure di cui al capoverso 1. Già in base al ca- poverso della versione vigente, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare concernenti la disponibilità, l’esercizio, la garanzia di infrastrutture ridon- danti, la segnalazione delle interferenze, la tracciabilità degli incidenti e la deviazione o l’impedimento delle comunicazioni, nonché la dissimulazione delle informazioni se- condo il capoverso 1. Vista tale delega di competenze, il Consiglio federale ha già ema- nato l’articolo 96a segg. relativo alla manipolazione non autorizzata di impianti di tele- comunicazione nonché l’articolo 96f segg. in materia di sicurezza delle reti e dei servizi dei concessionari di radiocomunicazione mobile. Inoltre, con la revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni sul tema «aumento della sicurezza delle reti e tutela dalle minacce informatiche, che verrà posto in consultazione parallela- mente alla revisione della LTC in oggetto, intende introdurre nuove regole che mirano a rendere più severi i requisiti di sicurezza per l’acquisto e l’esercizio di impianti di te- lecomunicazione e software. Va inoltre introdotto un obbligo, per i concessionari di ra- diocomunicazione mobile, e i «Full Mobile Virtual Network Operator» (Full MVNO), di verificare a cadenza regolare che la propria rete centrale sia conforme alle esigenze più severe in materia di sicurezza.
In sintesi, nell’ambito della delega di competenze di cui al capoverso 4 il Consiglio fe- derale è autorizzato ad adottare a livello di ordinanza le misure necessarie ai fini della sicurezza delle informazioni, nonché delle infrastrutture e servizi di telecomunicazione che contribuiscono a proteggere dai pericoli, prevenire danni e ridurre al minimo i rischi.
In tale contesto, il concetto generale di infrastruttura di telecomunicazione si riferisce alla totalità degli impianti di telecomunicazione e dei sistemi di hardware e software delle telecomunicazioni. Rientrano sotto tale cappello tutti i prodotti, le componenti di prodotti e le componenti di hardware e software (computercode) destinati ad essere