Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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integrati nell’infrastruttura di radiocomunicazione e la cui applicazione prevista o ragio- nevolmente prevedibile è finalizzata all’offerta di servizi di telecomunicazione. Il con- cetto comprende in particolare tutte le componenti di hardware (server, apparecchia- ture di trasmissione e archiviazione, apparecchiature di rete) e componenti di software (sistemi operativi, strumenti di virtualizzazione, soluzioni per la gestione, la cura e la sorveglianza di contenuti), compresi dispositivi elettrici, elettronici o IT, coinvolte nella messa a disposizione di servizi tecnici di elaborazione, gestione, archiviazione, tra- smissione o accesso ai dati per terzi.
Il concetto di infrastruttura di telecomunicazione è quindi inteso in senso più ampio rispetto a quello di impianto di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera d. Com- prende infatti impianti, apparecchi elettrici (inclusi i relativi software, sistemi operativi nonché soluzioni per la gestione digitale delle informazioni) ma anche canalizzazioni di cavi.
Art. 48b Sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione
Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Pult (20.3984) «Infra- struttura digitale. Minimizzare i rischi geopolitici»66 ha mostrato come, nonostante le misure già adottate, permangono gravi minacce informatiche. La Svizzera è esposta a rischi in materia di sicurezza informatica poiché numerosi nostri processi economici, sociali o politici sono gestiti da reti e sistemi digitali. Tali processi possono presentare lacune di sicurezza o essere bersaglio di attacchi informatici. Inoltre, determinate infra- strutture critiche possono essere hackerate o sabotate attraverso infrastrutture di tele- comunicazione. Pertanto, il Consiglio federale ritiene necessario rafforzare la lotta con- tro tali minacce informatiche tramite l’adozione di misure volte a diversificare i fabbri- canti di apparecchiature per infrastrutture di telecomunicazione considerate a rischio. Tali misure sono previste al nuovo articolo 48b e devono contribuire concretamente anche all’obiettivo, integrato nell’articolo sullo scopo, di garantire la sicurezza e la resi- lienza delle infrastrutture di telecomunicazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. f)
La LTC disciplina l’offerta di servizi di telecomunicazione, sottoponendoli alla libera concorrenza (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 lett. c). Questa libera concorrenza è presente anche nell’ambito delle infrastrutture. In base alla LTC, i fornitori di servizi di telecomunica- zione sono liberi di scegliere i produttori dei loro apparecchi e impianti e di altre infra- strutture che intendono acquistare, mettere in esercizio e gestire nell’ambito della loro infrastruttura di telecomunicazione. Una limitazione della libera scelta dei fornitori nel campo dell’infrastruttura di telecomunicazione necessita pertanto di una base legale (cfr. art. 36 cpv. 1 Cost.), poiché influisce sulla sua libertà economica (cfr. art. 27 Cost.) e sulla garanzia della proprietà (cfr. art. 26 Cost.). L’articolo 48b crea la base giuridica formale che consente di limitare la libertà di scelta del fornitore in merito alla propria infrastruttura.
Per ridurre le minacce informatiche, le vulnerabilità e altre lacune nella sicurezza che possono compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità dei dati nelle comu- nicazioni, occorre proteggere i prodotti e le componenti hardware o software che fanno parte dell’infrastruttura di telecomunicazione. Se tali prodotti o altri componenti sono impianti di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera d, devono adempiere i re- quisiti in materia di sicurezza informatica e svolgere la procedura di valutazione della conformità prevista nell’OIT e nell’OOIT prima di poter essere offerti, messi in circola- zione o esercitati in Svizzera. In tali ordinanze possono così essere stabiliti criteri in
66 Consiglio federale (2023a)