Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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la possibilità di estendere la non-soppressione del numero chiamante anche a tali col- legamenti e poterlo fare anche senza l’espresso consenso della persona chiamante.
Art. 46a Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
A seguito dell’approvazione della Mozione Gugger (20.3374), il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale adeguamenti di legge che rendano dif- ficile o impossibile alle persone di età inferiore ai 16 anni accedere alla pornografia legale. A tal fine, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere obbligati a informare le persone cui è affidata l’educazione in merito alle possibilità tecniche dei dispositivi e delle offerte, nonché a mettere loro a disposizione strumenti e applicazioni che possano garantire una protezione adeguata dei giovani dai contenuti pornografici.
In futuro i fornitori di servizi di telecomunicazione devono pertanto fornire, alle persone cui è affidata l’educazione, una consulenza individuale sul tema della protezione dei minori. Dovranno inoltre mettere a loro disposizione mezzi che, in base allo stato del progresso tecnico, possano garantire efficacemente tale protezione dei minori.
I capoversi 2 e 3 non subiscono modifiche a livello materiale. Vi è unicamente un ade- guamento redazionale, dove il concetto di «Ufficio federale di polizia» viene sostituito da «fedpol».
Art. 48a Resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione e protezione dalle mi-
nacce informatiche
L’estensione delle misure di cui all’articolo 48a è parte di un approccio unitario volto a migliorare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione in Sviz- zera. Oltre agli obblighi in parte già esistenti per i fornitori di servizi di telecomunica- zione, occorre anche rendere possibile la collaborazione con enti riconosciuti nel campo della sicurezza informatica e chiarire lo scambio di informazioni con l’UFCOM nel campo della sicurezza informatica. L’UFCOM dovrebbe inoltre contribuire allo svol- gimento di compiti volti a garantire la resilienza. Infine, tali misure vanno considerate come un contributo globale in materia di sicurezza insieme alle disposizioni di cui all’ar- ticolo 48b sulla sicurezza dell’infrastruttura di telecomunicazione in sé e le possibilità di intervento del Consiglio federale all’articolo 48c quale contributo globale alla sicu- rezza. Sono volte a concretizzare la protezione dalle minacce informatiche e la garan- zia della sicurezza e resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b e f).
Cpv. 1
A causa dell’attuale situazione geopolitica e del costante aumento degli attacchi infor- matici agli impianti di telecomunicazione, la Svizzera si trova ad affrontare una grave minaccia. Anche il Consiglio federale63 ha affermato che la minaccia rappresentata da- gli attacchi informatici è elevata da anni e che la dipendenza dell’economia e della società da ambienti TIC (legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) funzionanti continua ad aumentare. La sicurezza informatica ha acquisito importanza a diversi livelli. Lo stesso vale per la politica di sicurezza, come presupposto per la digitalizzazione, nel campo della protezione dei dati e, non da ultimo, quale fattore in- dispensabile per la Svizzera in quanto piazza economica e di ricerca. L’UFCS rileva un aumento degli attacchi informatici contro obiettivi in Svizzera, compresi attacchi contro
63 Consiglio federale (2023a)