Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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In caso di interferenza intenzionale e qualora si sospetti la presenza di un disturbatore, i dati relativi ai veicoli rilevati automaticamente con sistemi ottici devono essere con- servati come prove fino alla conclusione del procedimento. Servono infatti a conservare le prove per poter collegare le interferenze nello spettro delle frequenze a una viola- zione della LTC. I dati ottenuti tramite la registrazione ottica automatizzata devono es- sere immediatamente separati e cancellati non appena, o qualora, non servano come prove.

Anche se durante le misurazioni vengono raccolti dati personali, non si tratta di profila- zione ai sensi dell’articolo 5 lettera f LPD, poiché tali dati non vengono utilizzati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, come previsto nel caso della rilevazione automatica di veicoli e della sorveglianza del traffico.

Il sistema previsto non consente inoltre alcuna decisione individuale automatizzata; l’eventuale procedura viene avviata dai collaboratori dell’UFCOM e da essi portata avanti fino alla sua conclusione.

L’UFCOM garantisce inoltre, mediante misure organizzative e tecniche, la sicurezza dei dati degli apparecchi di misurazione e dei dati memorizzati ai sensi dell’articolo 13a capoverso 2 (cfr. art. 8 LPD) e registrerà le relative attività di trattamento nel registro che deve essere consegnato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (cfr. art. 12 LPD).

Il Consiglio federale deve poter disciplinare a livello di ordinanza i dettagli relativi al sistema da acquisire, le relative condizioni in materia di anonimato e la durata di con- servazione dei dati. Si tratta in particolare di specifiche tecniche che devono essere adeguate periodicamente, se necessario. È quindi opportuna una delega al Consiglio federale.

Cpv. 4

Per poter localizzare nel tempo e nello spazio i segnali che provocano interferenze ricorrenti nel settore della radiocomunicazione mobile e attribuirli a un determinato im- pianto di telecomunicazione, è indispensabile che l’UFCOM possa richiedere ai forni- tori, ai proprietari e agli operatori i dati relativi all’andamento dei diagrammi di radia- zione in un determinato periodo o in un determinato momento (in particolare sulle ca- ratteristiche di irradiazione e sulle impostazioni di irradiazione dell’impianto in que- stione) ai sensi del capoverso 1. Il Consiglio federale deve poter stabilire i dettagli re- lativi a tali informazioni e al periodo di riferimento.

Art. 35b Accesso al punto d’entrata nell’edificio e coutenza di impianti domestici

Il capoverso 6 attribuisce all’UFCOM la competenza di emanare norme relative all’in- stallazione di condutture negli immobili, a condizione che ciò sia necessario e ipotizza- bile per garantire un accesso sicuro, privo di interferenze e di discriminazioni a servizi di telecomunicazione pubblici. In un ambiente dinamico caratterizzato da un rapido pro- gresso tecnologico non è possibile identificare in anticipo quanto va complessivamente regolamentato.

Per quanto concerne l’accesso privo di discriminazioni, nella primavera 2024 l’UFCOM ha condotto un sondaggio nel settore, da cui è emerso che nel potenziare le reti in fibra ottica a volte gli immobili vengono allacciati in modo tale da impedire ad altri fornitori di