Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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va rafforzata, nonché dell’acuirsi delle rivalità a livello globale72. Si può parlare di un aggravarsi della situazione quando i rischi per la sicurezza causati da attori statali o vicini allo Stato nel settore tecnologico si intensificano in modo acuto, in particolare a causa di attacchi informatici, sabotaggi, ricatti, pressione politica o economica con con- seguenze per le infrastrutture critiche.
Analogamente a quanto previsto dalla «5G-Toolbox» dell’UE73, e come concretizzato dalla maggioranza degli Stati membri nella loro legislazione, l’articolo 48c consente al Consiglio federale, in caso di rischi per la sicurezza o geopolitici in Svizzera, di adottare le misure necessarie mediante ordinanza. In primo luogo, il Consiglio federale può vie- tare ai fornitori di servizi di telecomunicazione l’acquisto e la messa in esercizio di com- ponenti dell’infrastruttura di telecomunicazione provenienti da fabbricanti che rappre- sentano un rischio geopolitico per la Svizzera o che si trovano in possesso, sotto il controllo o l’influenza di uno Stato estero che rappresenta un rischio geopolitico per la Svizzera (cfr. cpv. 1). Il concetto di infrastruttura di telecomunicazione comprende fon- damentalmente tutte le componenti di una rete nonché apparecchi elettrici o elettronici, prodotti o componenti di hardware o software che contribuiscono al funzionamento di una rete di telecomunicazione (cfr. in merito anche le spiegazioni in merito all’art. 48a).
Cpv. 2
L’articolo 48c consente al Consiglio federale, in caso di bisogno, di agire per garantire gli interessi della Svizzera in un momento di incertezza geopolitica che ha un forte impatto sulle relazioni politiche ed economiche internazionali. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale deve tenere conto, nel valutare la situazione geopolitica, della si- curezza interna ed esterna nonché della protezione della Svizzera come piazza lavo- rativa, economica e finanziaria. Nel soppesare gli interessi, deve considerare le possi- bili sanzioni (cfr. lett. a), le dipendenze economiche, tecnologiche e in materia di sicu- rezza (cfr. lett. b) e la situazione di pericolo per la sicurezza globale, causata da attacchi informatici, atti di sabotaggio o altre attività di intelligence (cfr. lett. c). Si tratta di impe- dire che la Svizzera possa subire pressioni politiche dovute a una potenziale dipen- denza da fornitori di infrastrutture critiche74 o che sia a sua volta minacciata di sanzioni e embarghi qualora, visto l’uso di determinate infrastrutture, sia considerata come una falla in materia di sicurezza al centro dell’Europa (cfr. cpv. 2 lett. d). In tale contesto, il Consiglio federale potrebbe essere costretto a privilegiare importanti partner politici ed economici con i quali la Svizzera ha stretti legami e prendere decisioni in considera- zione del suo sistema di valori basato sulla libertà e sullo Stato di diritto.
Il Consiglio federale deve basarsi sulle valutazioni geopolitiche che gli vengono pre- sentate dalle autorità competenti e dai servizi specializzati della Confederazione. L’at- tuazione dell’articolo 48c esige, a causa delle notevoli implicazioni in materia di politica estera e di sicurezza, una certa formalizzazione della coordinazione fra le autorità e i servizi specializzati in questione.
Cpv. 3
Oltre alle misure precauzionali relative all’acquisto (cfr. cpv. 1), il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a rimuovere dalle loro infrastrutture di telecomunicazione le componenti provenienti da fabbricanti problematici sul piano
72 Consiglio federale (2025a)
73 UE (2020)
74 Consiglio federale (2023a)