Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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geopolitico. Una simile misura può avere ampie conseguenze per il funzionamento delle reti e la fornitura operativa dei servizi di telecomunicazione, come pure notevoli ripercussioni economiche e finanziarie per i fornitori in questione. Occorre pertanto farvi ricorso solo in mancanza di alternative. Vanno previste tempistiche di attuazione suffi- cientemente lunghe che garantiscano la transizione operativa delle reti nonché dell’of- ferta di servizi e che tengano conto del tempo necessario per l’ammortizzamento e il rinnovo tecnologico delle infrastrutture di telecomunicazione.

La procedura di divieto deve essere definita più precisamente dal Consiglio federale all’interno di un’ordinanza. Dev’essere strutturata in modo tale che i fornitori di servizi di telecomunicazione e produttori interessati dalla misura possano far valere il proprio diritto di essere ascoltati. Come illustrato al capoverso 2, le misure definite in tale di- sposizione richiederebbero una formalizzazione del coordinamento fra le autorità e i servizi specializzati in questione. Qualora la garanzia della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi della LSCPT fosse interessata da una misura di cui al capoverso 3, occorrerebbe consultare previamente anche il Servizio SCPT.

La legge federale del 13 dicembre 200275 sull’Assemblea federale (legge sul Parla- mento, LParl) prevede regole particolari per ordinanze rilasciate dal Consiglio federale in virtù di una competenza legislativa per la gestione delle crisi. Tali basi giuridiche sono elencate nell’allegato 2 LParl. L’articolo 47 è già inglobato in tale allegato. È com- pito del Parlamento decidere, nel corso delle deliberazioni relative al progetto di legge, se vada aggiunto il nuovo articolo 48c.

Art. 48d Trattamento dei dati e collaborazione

Cpv. 1

L’articolo 48d capoverso 1 LTC crea la base giuridica affinché l’UFCOM sia autorizzato a svolgere, nell’adempimento dei suoi compiti ai sensi degli articoli 48a e 48b LTC, pro- filazioni e possa, in tal caso, elaborare determinati dati personali degni di particolare protezione. Tali compiti comprendono il riconoscimento, la valorizzazione, e la difesa dalle minacce informatiche nonché la protezione e la resilienza delle infrastruttura di telecomunicazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b e f in combinato disposto con art. 48a cpv. 2).

I dati personali degni di particolare protezione necessari a tale scopo sono strettamente circoscritti a dati identificativi biometrici (cfr. lett. a) e dati in merito a perseguimenti am- ministrativi penali o sanzioni nel campo delle telecomunicazioni (cfr. lett. b). A seconda del caso, tali dati possono essere necessari al fine di identificare in maniera univoca autori di attacchi informatici o per elaborare profili di rischio. Questo tipo di elaborazione è ammesso unicamente qualora sia necessario a tutela delle infrastrutture di telecomu- nicazione e dalle minacce informatiche.

La maggior parte delle analisi di minacce informatiche non si fondano tuttavia su dati personali, ma su informazioni tecniche senza riferimento a persone (ad es. dati tecnici sull’infrastruttura, caratteristiche dei malware o schemi di attacco tipici) o su dati relativi a persone giuridiche. Il trattamento di dati degni di particolare protezione rimane per- tanto limitato ai casi eccezionali chiaramente definiti.

75 RS 171.10