Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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zione con l’obiettivo di disturbare o impedire il traffico delle telecomunicazioni o la ra- diodiffusione devono essere penalmente perseguibili. Non rientra nel campo d’applica- zione della disposizione ad esempio l’uso di disturbatori di frequenze.
Capitolo 11: Strumenti di vigilanza e sanzioni amministrative
Nel capitolo 11 occorre adeguare il titolo affinché possa coprire in modo mirato le di- sposizioni materiali.
Art. 59 Obbligo d’informazione
Cpv. 2
L’espressione «statistica ufficiale sulle telecomunicazioni» è sostituita dall’espressione «statistica della Confederazione sulle telecomunicazioni» allo scopo di utilizzare una terminologia in linea con quella della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale76 (LStat).
Cpv. 2bis
I dati raccolti o trasmessi ai fini della compilazione di statistiche non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli descritti nella LTC. La lista delle eccezioni all’arti- colo 59 capoverso 2bisè pertanto stata completata con una nuova lettera e, affinché tali dati possano essere usati per aggiornare la lista delle persone registrate ai sensi dell’ar- ticolo 4. Per tenere una lista aggiornata delle persone registrate, le informazioni pura- mente amministrative ottenute tramite le rilevazioni statistiche devono poter essere uti- lizzate per effettuare aggiornamenti. Ad esempio, nel caso in cui siano cambiati la per- sona di riferimento per le statistiche o l’indirizzo dell’azienda. Si tratta esclusivamente di dati amministrativi che servono alla compilazione della lista di cui all’articolo 4 e in nessun caso di altri dati ottenuti nell’ambito di analisi statistiche e soggetti al segreto statistico.
Art. 59a Atlante nazionale della banda larga
Da diversi anni l’UFCOM raccoglie varie informazioni sulla copertura a banda larga ad alta velocità in Svizzera e le pubblica sotto forma di mappe nell’Atlante nazionale della banda larga. Affinché questo strumento, indispensabile per un monitoraggio sistema- tico e accurato, possa essere sviluppato su basi complete e a lungo termine, in futuro dovranno esserci chiare basi legali relative alla creazione, alla gestione e alla pubbli- cazione dell’Atlante. Il nuovo articolo serve a tale scopo.
Cpv. 1
Il capoverso 1 definisce in maniera univoca chi sottostà all’obbligo di comunicazione e determina al contempo il tipo di informazioni da trasmettere. I proprietari di linee di telecomunicazione fisiche volte a collegare edifici devono fornire regolarmente all’UFCOM tutte le informazioni necessarie alla creazione di un Atlante nazionale della banda larga, indipendentemente dal fatto che offrano servizi di telecomunicazione o meno.
76 RS 431.01