Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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Cpv. 2

L’articolo 48d capoverso 2 LTC consente all’UFCOM di trasmettere i dati acquisiti nell’ambito dei suoi compiti di cui agli articoli 48a e 48b LTC e risultati di profilazioni ad altre autorità competenti per la protezione dalle minacce informatiche nonché agli or- ganismi privati e pubblici riconosciuti ai sensi dell’articolo 29 LTC. Tale trasmissione è consentita unicamente se l’organismo che ne beneficia dispone di una base giuridica in tal senso e i dati sono necessari per l’adempimento dei suoi compiti nel campo della sicurezza informatica. Si tratta di autorità che svolgono compiti anche nel campo della sicurezza informatica, come UFCS, fedpol o SEPOS.

La disposizione mira a garantire che lo scambio di dati rimanga chiaramente limitato allo scopo della protezione delle infrastrutture di telecomunicazione e alla difesa dalle minacce informatiche (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b e f, in combinato disposto con art. 48a e 48b) e che tale scambio possa essere richiesto solo da autorità che adempiono loro stesse un mandato giuridico di protezione dalle minacce informatiche o ai fini della si- curezza o resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione. È esclusa la fornitura di tali dati ad altre autorità o ad altri scopi. La disposizione crea così la base necessaria per la coordinazione fra l’UFCOM, altre autorità e enti specializzati nella sicurezza in- formatica, nel rispetto delle condizioni quadro in materia di protezione dei dati. I dati personali e quelli degni di particolare protezione sono condivisi solo in casi eccezionali e a condizione che siano assolutamente indispensabili per la protezione dalle minacce informatiche e per garantire la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture di telecomu- nicazione. Uno scambio di dati personali degni di particolare protezione dovrebbe però avvenire soltanto in pochi casi eccezionali, poiché la maggior parte degli scambi di dati ai fini della protezione dalle minacce informatiche, come spiegato al capoverso 1, con- cerne dati tecnici che non richiedono o consentono alcuna identificazione personale.

Grazie a una chiara destinazione d’uso e alla limitazione ai destinatari autorizzati, l’ar- ticolo 48d capoverso 2 contribuisce a una cooperazione efficace e conforme alla legge nel campo della difesa dalle minacce informatiche.

Cpv. 3

Sul mercato, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono in concorrenza fra loro, il che è sostanzialmente in linea con la LTC. Tuttavia, nella lotta contro le minacce infor- matiche cooperazione e solidarietà devono essere prioritarie rispetto alla concorrenza. Il capoverso 3 consente pertanto ai fornitori di collaborare fra loro al fine di condividere informazioni, dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e risul- tati di profilazioni, risorse nonché conoscenze specialistiche e garantire così, insieme, la definizione e valutazione di minacce, incidenti o pericoli in materia di sicurezza che potrebbero concernere le infrastrutture di telecomunicazione. Può trattarsi di scambi di conoscenze ed esperienze, dell’elaborazione comune di linee guida tecniche o delle cosiddette «best practice» e soprattutto la creazione di una banca dati comune. È così possibile trasmettere in maniera rapida ed efficace informazioni in merito a vulnerabilità e altri gravi incidenti di sicurezza di cui i fornitori sono a conoscenza.

Cpv. 4

L’analisi o la profilazione di minacce informatiche che possono mettere a repentaglio le infrastrutture di telecomunicazione (cfr. art. 48a e 48b), nonché i risultati di profila- zioni dei relativi autori di attacchi informatici sono assolutamente fondamentali al fine di garantire la gestione corretta delle risorse di telecomunicazione e dello spettro