Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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Economia e previdenza per la vecchiaia
L’andamento economico incide sulle entrate dell’AVS principalmente tramite i contributi versati sui redditi da attività lucrativa, gli introiti dell’IVA e il risultato degli investimenti del Fondo AVS. Di regola, le fluttuazioni economiche in Svizzera incidono sulle entrate dell’AVS in misura maggiore e in modo più rapido che sulle sue uscite. Questo si spiega soprattutto con il fatto che una performance economica in crescita si ripercuote preve dibilmente in modo positivo sull’evoluzione dei salari e dell’occupazione, e quindi sulla massa salariale soggetta a contribuzione, nonché sugli introiti dell’IVA. Per contro, le uscite dell’AVS, costituite prevalentemente dalle rendite di vecchiaia, reagiscono in mi sura meno forte soprattutto per due motivi. Da un lato, una delle basi di calcolo delle nuove rendite di vecchiaia è il reddito conseguito su tutto l’arco della vita professionale degli aventi diritto, cosicché gli ultimi anni di attività hanno un’incidenza soltanto mar ginale. Dall’altro, le rendite correnti vengono adeguate in base all’indice misto, che cor risponde alla media aritmetica tra l’indice dei salari e l’indice dei prezzi. Di conse guenza, quando i prezzi e i salari in Svizzera aumentano, le rendite AVS vengono ade guate all’incirca per metà all’inflazione e per metà all’evoluzione dei salari nominali (con un peso lievemente maggiore di quest’ultima). Dunque, più l’economia svizzera cresce, maggiore è lo sgravio che ci si può attendere per le finanze dell’AVS. Le fasi di reces sione producono invece l’effetto opposto: mentre le entrate diminuiscono rapidamente, nel caso delle uscite è poco plausibile una parallela riduzione sostanziale. Qui entra infatti in gioco la dimensione politica: benché l’adeguamento all’indice misto consenta per principio una riduzione della rendita minima legale, questa sarebbe difficilmente attuabile, non da ultimo perché la legge delega al Consiglio federale la decisione su se e in che misura applicare effettivamente gli adeguamenti della rendita minima.
1.5 Prospettive finanziarie dell’AVS
L’AVS è un’assicurazione il cui finanziamento si basa sul principio di ripartizione, se condo cui le entrate correnti devono coprire le uscite annue. La differenza tra le entrate (senza il risultato degli investimenti) e le uscite corrisponde al risultato di ripartizione. Conformemente all’articolo 107 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno. Vi sono quindi due parametri fondamentali per valutare l’equi librio finanziario dell’AVS: il risultato di ripartizione e il livello del Fondo di compensa zione AVS. Il primo riflette l’equilibrio strutturale dell’assicurazione, il secondo la capa cità di compensare le fluttuazioni congiunturali temporanee o eventi specifici. Una si tuazione finanziaria sana presuppone dunque che questi due parametri siano tenuti durevolmente sotto controllo.
Negli ultimi anni la RFFA e la riforma AVS 21 hanno contribuito a rafforzare la situa zione finanziaria dell’AVS. In particolare, la RFFA ha innalzato il tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali, assegnato all’AVS l’intero punto percentuale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), ovvero il cosiddetto «percento demografico», precedente mente versato alla Confederazione, e aumentato il contributo della Confederazione all’AVS dal 19,55 al 20,2 per cento delle uscite dell’assicurazione. Dal canto suo, la