Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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Promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa fino al raggiungimento dell’età di riferimento e oltre

Tenuto conto dell’aumento della speranza di vita e della carenza di manodopera, per il Consiglio federale è essenziale rafforzare, nell’ambito dei regimi pensionistici del 1° e del 2° pilastro, le disposizioni tese a far sì che le persone lavorino il più a lungo possi bile.

Nell’AVS, si propone dunque di introdurre nuove aliquote di riduzione in caso di riscos sione anticipata della rendita e nuove aliquote di aumento in caso di differimento, nell’ottica di rendere meno attrattiva l’anticipazione e più interessante il differimento della riscossione della rendita. La franchigia applicabile al reddito soggetto a contribu zione per le persone esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento andrà aumentata da 16 800 a 22 680 franchi all’anno. Inoltre, l’introduzione di un fattore di maggiorazione permetterebbe di aumentare i redditi soggetti a contribu zione conseguiti dopo l’età di riferimento e migliorare così il livello delle rendite. Si pro pone anche di sopprimere l’età massima di 70 anni attualmente prevista per il differi mento della riscossione della rendita di vecchiaia AVS e il miglioramento dell’importo di quest’ultima mediante la prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Poiché l’obbligo contributivo AVS diventerebbe illimitato nel tempo per le persone che continuano a esercitare un’attività lucrativa oltre l’età di rife rimento, nemmeno le possibilità di migliorare la rendita dovrebbero essere limitate nel tempo.

Il Consiglio federale propone altresì di armonizzare l’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia tra il 1° e il 2° pilastro. A tal fine, l’età minima prevista nella previdenza professionale, attualmente fissata a 58 anni, verrebbe gradualmente au mentata a 63 anni per allinearla a quella dell’AVS. Sono tuttavia contemplate alcune eccezioni per le persone di 60 anni compiuti e oltre, in particolare in caso di ristruttura zioni aziendali o soluzioni pensionistiche finanziate collettivamente. Per incentivare la prosecuzione dell’attività lucrativa dopo i 65 anni, i lavoratori dipendenti dovrebbero inoltre avere la possibilità di rimanere affiliati a un istituto di previdenza del 2° pilastro. Si propone anche di introdurre la possibilità di trasferire la prestazione d’uscita a un nuovo istituto di previdenza.

Modernizzare gli accrediti dell’AVS

Alla luce dell’evoluzione della società e della diversificazione delle strutture familiari, gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali non devono più essere accor dati e ripartiti unicamente in funzione dello stato civile, bensì assegnati in modo più individualizzato, in base all’autorità parentale o all’esercizio effettivo dei compiti di as sistenza da parte dei singoli individui. Per quanto concerne gli accrediti per compiti educativi, s’intende inoltre consentire a un genitore di trasferire il proprio diritto all’altro, in funzione della situazione individuale per quanto concerne l’organizzazione dei com piti educativi. Si propone di adeguare l’ammontare degli accrediti in modo che la misura non abbia ripercussioni finanziarie.

Garantire il finanziamento dell’AVS nel periodo 2030–2040