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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

3 La banca deve comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività la banca deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’importanza.

Art. 3a Campo di attività

1 La banca deve descrivere esattamente in statuti, contratti di società e regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso.

2 L’organizzazione aziendale e le risorse finanziarie devono essere adeguate al campo di attività.

Art. 3b Organizzazione

1 La banca deve designare organi per la gestione, da una parte, e organi per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall’altra. In casi giustificati la FINMA può concedere deroghe.

2 La banca deve delimitare le singole attribuzioni tra questi organi in modo che sia garantita una sorveglianza conforme della gestione.

3 La banca deve stabilire regole adeguate di conduzione dell’impresa e organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali.

4 Essa deve individuare, limitare e sorvegliare i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvedere a istituire efficaci controlli interni. In particolare, deve istituire un organo di revisione interno indipendente dalla gestione.

5 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative all’organizzazione. A tal fine tiene conto segnatamente delle dimensioni e dei rischi delle banche. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione concernenti le esigenze relative all’organizzazione delle banche.

Art. 3c Garanzia

1 La banca e le persone incaricate dell’amministrazione e gestione devono garantire un’attività irreprensibile.

2 Nelle banche con un’organizzazione complessa, devono garantire un’attività irreprensibile anche le persone che detengono la direzione dei seguenti settori o delle seguenti funzioni:

a. revisione interna;

b. controllo dei rischi;

c. rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’azienda (conformità alle norme);

d. gestione operativa (operazioni);

e. finanze;

f. tecnologie dell’informazione e della comunicazione;