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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3n Esigenze relative alla dotazione finanziaria e all’organizzazione di
società del gruppo importanti
1 Il Consiglio federale può stabilire esigenze relative alla dotazione finanziaria e all’organizzazione di società del gruppo importanti di cui all’articolo 2biscapoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.
2 A tal fine si basa sull’entità e sul tipo dei servizi importanti che le società del gruppo importanti devono fornire al gruppo in caso di risoluzione secondo gli articoli 28–32 o di fallimento.
Titolo dopo l’art. 3n
Capo secondo b: Disposizioni speciali per banche sotto dominio straniero e banche estere
Art. 3o Condizioni di autorizzazione supplementari
1 La FINMA può altresì subordinare alle seguenti condizioni il rilascio dell’autorizzazione a esercitare l’attività a una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche il rilascio dell’autorizzazione a una banca straniera a esercitare l’attività in Svizzera attraverso una succursale o un rappresentante permanente:
a. garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate o da parte dello Stato nel quale ha sede la banca estera, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;
b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere.
2 Se una banca di cui al capoverso 1 fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione al consenso delle competenti autorità di vigilanza estere.
3 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera degli affari e ai rapporti con l’estero.
4 Una banca è dominata da stranieri ai sensi del capoverso 1 se le loro partecipazioni qualificate, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto oppure se esercitano un’influenza dominante in altro modo.
5 Si considerano straniere:
a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
b. le persone giuridiche o le società di persone che sono dominate dagli stranieri di cui alla lettera a o che hanno sede all’estero.
6 La banca deve comunicare alla FINMA se ha motivo di ritenere che si stia instaurando un dominio straniero o che le partecipazioni qualificate degli stranieri subiscano modifiche.