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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
g. unità operative importanti;
h. altre funzioni centrali.
3 Le persone tenute a garantire un’attività irreprensibile secondo i capoversi 1 e 2 devono godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
4 Il Consiglio federale definisce:
a. l’organizzazione complessa di cui al capoverso 2;
b. le unità operative importanti di cui al capoverso 2 lettera g;
c. le altre funzioni centrali di cui al capoverso 2 lettera h.
Art. 3d Attribuzione delle responsabilità in banche con un’organizzazione
complessa
1 Le banche con un’organizzazione complessa devono garantire che le responsabilità siano chiaramente definite e attribuite alle persone di cui all’articolo 3c capoversi 1 e
2. A tal fine devono disporre di una panoramica intesa a illustrare i settori e le funzioni, i compiti correlati e l’attribuzione di questi ultimi.
2 Esse devono far firmare alle persone di cui all’articolo 3c capoversi 1 e 2 una dichiarazione in cui confermano di essere responsabili dell’adempimento dei compiti nel proprio settore o nella propria funzione.
3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della panoramica e della dichiarazione. La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.
Art. 3e Luogo della direzione
1 La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera.
2 Le persone incaricate della gestione della banca devono essere domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
Art. 3f Partecipazioni qualificate
1 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in una banca devono godere di buona reputazione e fornire la garanzia che il loro influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente.
2 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in una banca si intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possa influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca.
3 Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L’obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.