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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
3 È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 2 che opera prevalentemente nel settore bancario e comprende almeno un’impresa di assicurazione di notevole importanza economica.
Art. 3k Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati
1 La FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi e sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario se esso:
a. gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero; o
b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.
2 Se autorità estere rivendicano contemporaneamente la vigilanza integrale o parziale sul gruppo finanziario o sul conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della vigilanza sui gruppi o sui conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.
Art. 3l Complemento della vigilanza sul singolo istituto
1 La FINMA esercita la vigilanza su un gruppo finanziario a titolo complementare rispetto alla vigilanza sulla singola banca del gruppo finanziario.
2 La FINMA esercita la vigilanza su un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario a titolo complementare rispetto alla vigilanza sulla singola banca o sulla singola impresa di assicurazione del conglomerato finanziario e rispetto alla vigilanza sui gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di vigilanza competenti nel caso specifico.
3 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative all’organizzazione dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario. Può prevedere segnatamente che le esigenze secondo gli articoli 3a–3e, 5b, 5c e 10b si applichino anche alle società madri e alle società holding intermedie di cui all’articolo 2bis capoverso 1 lettera a. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione concernenti le esigenze relative all’organizzazione dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario.
Art. 3m Prescrizioni della FINMA
1 La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità.
2 Essa è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l’importanza relativa dei due settori all’interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.