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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
4 La banca deve annunciare alla FINMA appena ne ha conoscenza le persone che acquistano o alienano direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata o che raggiungono, superano o scendono al di sotto della soglia di cui al capoverso 3. Almeno una volta all’anno, essa deve presentare alla FINMA un rapporto su tutte le partecipazioni qualificate e sui relativi cambiamenti.
Art. 3g Attività all’estero
Una banca organizzata secondo il diritto svizzero deve informare la FINMA prima di aprire all’estero una filiale, una succursale o una rappresentanza.
Art. 3h Capitale minimo
1 La banca deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest’ultimo deve essere integralmente liberato.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del capitale minimo.
Art. 3i Banche cantonali
1 Nelle banche cantonali, il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto.
2 Può garantire integralmente o in parte gli impegni delle banche cantonali.
3 È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale.
Titolo dopo l’art. 3i
Capo secondo a: Disposizioni speciali per gruppi finanziari e conglomerati finanziari
Art. 3j Condizioni di autorizzazione supplementari
1 Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione della banca all’esistenza di una vigilanza consolidata adeguata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
2 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se:
a. almeno una è attiva come banca;
b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e
c. formano un’unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese sottoposte alla vigilanza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.