Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Governo d’impresa

Regime di responsabilità e obbligo di diligenza

Oltre alla soluzione scelta di un regime di responsabilità, è stata considerata la possibilità di creare un nuovo regime con requisiti indipendenti dal regime di garanzia. Per le banche questo comporterebbe una duplice gestione – due sistemi diversi con processi diversi ma con contenuti sovrapposti. Ne deriverebbero maggiori oneri amministrativi e incertezza del diritto, non giustificabili.

Successivamente è stata valutata l’ipotesi di introdurre il regime di responsabilità soltanto per le SIB. Questa sarebbe una soluzione unica nel panorama globale: i comportamenti scorretti e una responsabilità dirigenziale carente possono mettere a rischio gli interessi dei clienti non solo nelle SIB, ma anche in altre banche, provocando così gravi danni alla reputazione e alla fiducia dell’intera piazza finanziaria. Talvolta, in particolare nel caso delle grandi banche, l’attribuzione delle responsabilità è opaca, per via della loro struttura organizzativa inevitabilmente più complessa.

Per contro, l’organizzazione delle banche più piccole è di minore complessità, l’attribuzione delle responsabilità è chiara e soprattutto possono essere facilmente ascrivibili in caso di comportamenti scorretti. Per quanto concerne quindi queste ultime banche, i vantaggi di un eventuale regime di responsabilità non sarebbero proporzionati ai costi. L’intenzione iniziale di introdurre il regime di responsabilità per tutte le banche è stata pertanto accantonata. Il regime di responsabilità deve quindi essere introdotto soltanto per le banche più complesse. Saranno considerate banche con una struttura organizzativa complessa quelle con almeno 250 equivalenti a tempo pieno.

Il regime di responsabilità è altresì avvalorato dall’obbligo di diligenza dei garanti dell’irreprensibilità per tutte le banche (art. 37n AP-LBCR). Il recepimento esplicito degli obblighi di diligenza nella legge sulle banche accresce la certezza del diritto e precisa che gli obblighi derivanti dal diritto societario in materia di gestione diligente e corretta valgono anche per i garanti dell’irreprensibilità delle banche. La regolamentazione assicura un parametro di diligenza uniforme per tutti coloro che sono responsabili dell’attività irreprensibile di una banca, a prescindere dalla rispettiva funzione di organo formale. Nello stesso tempo, questa disposizione ha anche un effetto preventivo: sottolinea la particolare responsabilità dei garanti dell’irreprensibilità nel settore bancario e promuove una cultura della gestione consapevole.

Le banche più piccole, con un numero di collaboratori equivalenti a tempo pieno inferiore a 250, non sono interessate dal regime di responsabilità. Ciò è conforme alla limitazione del campo di applicazione secondo i parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche. Pertanto, secondo l’articolo 4 della