Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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legge del 29 settembre 202371 sullo sgravio delle imprese (LSgrI), per questa è prevista una norma comportante costi inferiori. L’obbligo di diligenza vale per i garanti dell’irreprensibilità di tutte le banche. Limitare l’obbligo di diligenza a un gruppo di banche sarebbe un segnale errato, dal momento che l’adeguata diligenza deve essere attesa da tutti i garanti dell’irreprensibilità.
In risposta ai postulati 24.4544 del Consiglio nazionale e 24.4538 del Consiglio degli Stati (postulato n. 6 della CPI nel suo rapporto), il Consiglio federale ha valutato ulteriormente nell’ambito del governo d’impresa se fosse necessario integrare gli attuali criteri di garanzia riferiti alla persona candidata a posizioni dirigenziali oppure all’organo dell’istituto nel suo insieme, al fine di rafforzare la responsabilità degli organi direttivi nei confronti dell’economia svizzera. Il Consiglio federale non ritiene producente la misura citata nei postulati, circa l’obbligo di domicilio in Svizzera per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Già nel 2023 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione 23.3455, che prevedeva l’obbligo del domicilio in Svizzera e della cittadinanza svizzera per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Il Consiglio nazionale l’ha respinta72. Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2008 è stato abolito l’articolo 708 CO che prevedeva l’obbligo di domicilio in Svizzera e la cittadinanza svizzera per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione73, dal momento che, in un’economia sempre più internazionale, un simile requisito potrebbe creare uno svantaggio dovuto all’ubicazione e avere un effetto discriminante sulle persone che vivono in Svizzera con cittadinanza estera74. Va inoltre tenuto presente che l’articolo 3e capoverso 1 AP-LBCR esige che la direzione effettiva della banca sia situata in Svizzera. Tale requisito è già previsto oggi dall’OBCR e con il presente progetto viene ora introdotto anche a livello di legge.
Retribuzioni
Il caso Credit Suisse ha messo in luce la necessità di intervenire sulle norme in materia di retribuzione nel caso di una SIB. Tuttavia, i problemi individuati, soprattutto nell’impostazione degli incentivi, non riguardano soltanto le SIB. Il presente progetto prevede pertanto anche principi minimi sulle retribuzioni, validi per tutte le banche ed essenzialmente conformi alla circolare FINMA sui sistemi di remunerazione (2010/01). L’alternativa esaminata, che consisteva nel prevedere i requisiti a livello di legge ma soltanto per le SIB, è stata accantonata. Infatti, anche le banche senza rilevanza sistemica possono essere esposte al rischio di falsi incentivi, che a loro volta generano svantaggi per la clientela, danneggiata dall’errata strutturazione dei sistemi di retribuzione. Tuttavia, le SIB sono assoggettate a norme più severe in materia di retribuzioni – con prescrizioni concrete sull’operazione di differimento e sulle clausole
71 RS 930.31
72 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia-Vista > Oggetti > Titolo e numero dell’oggetto > 23.3455.
73 RU 2007 4791, in particolare 4837
74 FF 2002 2841, in particolare 2917