Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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d’impresa, sia misure di stabilizzazione, sarebbe complessa, poiché sarebbe difficile individuare misure appropriate per ogni situazione. Tale incertezza potrebbe di fatto favorire una tendenza all’inerzia e frenare l’intervento precoce.
Per tali motivi, si è optato per una soluzione decentralizzata, poiché i criteri d’intervento variano a seconda delle problematiche riscontrate (p. es. relative all’organizzazione o alla situazione economica). È stata scelta questa opzione per avvalersi delle norme esistenti ed evitare di creare ridondanze. Ad esempio, è previsto il rafforzamento delle norme vigenti relative ai fondi propri supplementari e alle misure di protezione in caso di rischio d’insolvenza. L’opzione proposta mira a creare due nuove norme all’interno della LBCR. Quest’analisi è altresì in linea con la richiesta della CPI di esaminare misure opportune da introdurre per accrescere la capacità di imporsi della FINMA, in particolare l’ampliamento della gamma di strumenti per intervenire precocemente mediante misure differenziate a seconda del momento in cui sono adottate (cfr. rapporto CPI, mozione n. 3). Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto e favorire l’intervento della FINMA al momento opportuno, sono precisate nella legge le tipologie di misure a disposizione della FINMA in funzione della situazione, ossia nell’ambito della vigilanza continua, di una situazione di rischio elevato o in caso di rischio d’insolvenza.
È stata inoltre valutata la questione della definizione di criteri e di soglie d’intervento alla luce dei dispositivi adottati da altri Stati. Diversamente da altri approcci, non si prevede di formalizzare un sistema di valutazione delle banche, poiché la FINMA dispone già di un proprio sistema di vigilanza e di valutazione. È altresì emerso dall’analisi che criteri quantitativi rigidi (p. es. il coefficiente di capitale) non consentirebbero alla FINMA di intervenire tempestivamente per prevenire una situazione di crisi e che sarebbero preferibili criteri sia quantitativi che qualitativi per permetterle di identificare i problemi specifici di una banca e agire abbastanza precocemente. È infatti essenziale che la sua vigilanza resti dinamica, poiché gli ambiti di rischio possono evolvere rapidamente (p. es. informatica ed esternalizzazione) e i criteri determinanti possono variare a seconda della situazione specifica (p. es. valutazione dei rischi informatici, di liquidità, di credito, di governance, nonché dei risultati delle analisi comparative, degli stress test, degli indicatori di mercato e delle agenzie di rating).
Nell’ambito della sua vigilanza, la FINMA deve rispettare i principi generali che regolano ogni attività amministrativa, il che implica in particolare il divieto di arbitrio, il rispetto della parità di trattamento, nonché i principi della proporzionalità e della buona fede. Essa informerà in merito agli elementi essenziali della sua prassi in materia di vigilanza e d’intervento precoce affinché le banche possano farvi riferimento.
Per quanto riguarda la cerchia delle banche interessate, si è valutato se l’intervento precoce dovesse essere limitato alle SIB. Tale opzione è stata scartata, poiché la FINMA dispone già di strumenti specifici d’intervento precoce che interessano tutte le