Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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di restituzione – rispetto alle altre banche, per le quali trovano applicazione principi minimi nonché la semplificazione ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

Ulteriori requisiti del sistema di retribuzione riguardano esclusivamente le SIB e sono limitati ai garanti dell’irreprensibilità e alle persone con una retribuzione complessiva elevata. È stata valutata l’ipotesi di una loro applicazione anche ad altre categorie di collaboratori, che non siano garanti dell’irreprensibilità né persone con una retribuzione complessiva elevata, ma collocati ancora più in alto nella gerarchia di una banca. Norme simili esistono per esempio nell’UE o nel Regno Unito (v. n. 2.1.2). Le decisioni strategiche che determinano il profilo di rischio e quello delle attività di una banca sono assunte dai garanti dell’irreprensibilità e dalle persone con una retribuzione complessiva elevata. Un’ulteriore estensione dei requisiti legislativi implicherebbe un’eccessiva ingerenza nella libertà economica. Inoltre, il segnale proveniente da una retribuzione consapevole del rischio ai vertici di una banca favorirebbe una cultura di retribuzione responsabile in tutto l’istituto. Limitare ai garanti dell’irreprensibilità e alle persone con una retribuzione complessiva elevata l’estensione delle norme in materia di retribuzione è quindi opportuno in un’ottica di proporzionalità e accuratezza. Le banche hanno tuttavia la facoltà di adottare una regolamentazione più incisiva.

Requisiti generali in materia di governo d’impresa

Oggi i requisiti del diritto bancario in materia di governo d’impresa si applicano a tutte le banche. La precisazione auspicata delle norme a livello di legge non comporta quindi alcuna modifica dei contenuti. Alla luce di quanto precede, non sarebbe appropriato limitare l’applicabilità alle SIB. Un adeguamento prudente della struttura della LBCR – soprattutto per quanto concerne le condizioni di autorizzazione – permette la normazione trasparente e di facile applicazione dei principi del governo d’impresa a livello di legge. Un inserimento nell’attuale struttura (ossia nel vigente art. 3 LBCR) risulterebbe opaco e ne complicherebbe l’applicazione.

La LBCR non introduce dunque alcuna semplificazione ai sensi dell’articolo 4 LSgrI per le banche di piccole e medie dimensioni. Tali semplificazioni sono tuttavia previste nelle disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza, nella misura in cui i requisiti sono differenziati per categorie di banche.

1.2.2 Vigilanza

Intervento precoce

Per quanto riguarda l’impostazione dell’intervento precoce, si è esaminato in quale misura fossero necessarie nuove norme e quali tra le norme esistenti dovessero essere rafforzate (norme decentralizzate). Sono stati inoltre valutati i criteri di intervento da prevedere, nonché la necessità di stabilire soglie d’intervento fisse.

Ne è emerso che una nuova norma centralizzata e formulata in senso ampio avrebbe il vantaggio di lasciare notevole discrezionalità alla FINMA, che si baserebbe principalmente sul principio di proporzionalità per intervenire. Tuttavia, l’attuazione di una norma centralizzata, comprendente sia misure legate agli inasprimenti delle esigenze in materia di fondi propri e di liquidità, sia misure associate al governo