Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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banche75. Inoltre, le modifiche proposte nella LBCR hanno più l’obiettivo di chiarire le misure a disposizione della FINMA in funzione delle diverse situazioni per rafforzare la certezza del diritto, anziché quello di creare nuove competenze. Pertanto, una limitazione dei poteri d’intervento precoce della FINMA alle SIB costituirebbe un regresso rispetto alle sue attuali competenze e sarebbe in contrasto con l’obiettivo di rafforzamento della FINMA e di protezione degli interessi dei clienti.

Infine, questa misura comporta costi per la banca soltanto in caso di necessità d’intervento della FINMA per rafforzarne la resilienza. Tali costi sono dunque necessari per garantire la sopravvivenza della banca e hanno quindi un’utilità nel lungo periodo. Di conseguenza, non è opportuno prevedere per le piccole e medie imprese norme semplificate o comportanti costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

Strumenti di vigilanza

Informazione del pubblico

Per quanto attiene alla pubblicazione sistematica delle decisioni finali di «enforcement», si è analizzato se fosse preferibile pubblicarle al termine del procedimento di «enforcement» o posticipare l’informazione del pubblico al momento del passaggio in giudicato della decisione. Quest’ultima opzione è stata abbandonata perché avrebbe incentivato gli istituti interessati a interporre ricorso principalmente per ritardare la pubblicazione. Un tale incentivo procedurale provocherebbe un allungamento significativo della durata dei procedimenti, assorbirebbe risorse amministrative supplementari e comprometterebbe l’efficacia del dispositivo. Infine, sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dalla misura 9 del Consiglio federale volta ad accelerare i procedimenti della FINMA.

Si è inoltre considerato se estendere la pubblicazione dei nominativi alle persone fisiche, analogamente a quanto avviene per le persone giuridiche. Questa possibilità è stata tuttavia scartata, al fine di garantire la tutela dei diritti della personalità degli individui interessati ed evitare un pregiudizio sproporzionato alla loro sfera privata qualora non vi sia alcuna necessità particolare, sul piano prudenziale, di indicare i nomi degli interessati.

Tale misura non comporta alcun onere, pertanto non è necessario prevedere norme semplificate per le piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

Sanzioni amministrative pecuniarie

È stata esaminata la possibilità di limitare il campo di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle SIB. Questa opzione è stata tuttavia respinta. Una tale restrizione indebolirebbe l’effetto preventivo della misura a causa della sua portata limitata e introdurrebbe in particolare una disparità di trattamento ingiustificata tra gli istituti. Infine, una disposizione di tale tipo sarebbe contraria all’obiettivo perseguito,

75 FF 2024 1023, pag. 174 segg.