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Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3Per le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR5 l’obbligo di inoltrare la documentazione sulla preparazione secondo l’articolo 17zquatercapoverso 3 lettera a inizia un anno dopo l’entrata in vigore della modifica del ….
4 Al più tardi nel 2033 il DFF presenterà al Consiglio federale un rapporto in cui valuterà, in considerazione del principio della proporzionalità secondo l’articolo 5, se lo stato dei preparativi delle banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR6 per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali è sufficiente al fine di coprire i rischi di liquidità di cui all’articolo 17v.
II
1L’allegato 5 è modificato come segue:
All. 5 n. 6.1
Categorie RSF Fattore di ponderaz ione (percentu ale)
6.1 Margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti,85
mediante titoli o altri attivi e contributi pagati in contanti o
mediante altri attivi al fondo di garanzia di una controparte centrale,
salvo se ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati in
contanti o mediante altri attivi è assegnato un fattore RSF più
elevato; in tal caso si applica il fattore RSF più elevato
2Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 9 e 10 secondo la versione qui annessa.
III
1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ....
2L’articolo 20a capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2033.
… In nome del Consiglio federale svizzero: