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Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. nella misura in cui superino la copertura dei rischi di liquidità di cui alla lettera a, nel caso in cui il sostegno alla liquidità ottenuto dalla banca centrale estera è liberamente trasferibile all’interno del gruppo finanziario in situazioni di stress.

Art. 17z Computabilità delle HQLA

Le HQLA detenute sono computabili per l’adempimento delle esigenze relative alla preparazione, nella misura in cui esse superano il requisito LCR secondo l’articolo 14 capoverso 1.

Art. 17zbisAdempimento delle esigenze relative alla preparazione all’interno di

un gruppo finanziario

1Le esigenze relative alla preparazione devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di singolo istituto.

2Un’eventuale eccedenza di valori patrimoniali preparati di un’unità di un gruppo finanziario può essere computata a un’altra unità dello stesso gruppo finanziario per l’adempimento delle esigenze relative alla preparazione, se la liquidità può essere trasferita a tale unità in situazioni di stress.

Art. 17zterMancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione

1Il mancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione è ammesso in circostanze straordinarie.

2Le banche devono comunicare senza indugio alla FINMA se si verifica o si profila un mancato adempimento.

3Esse devono presentare immediatamente un piano alla FINMA, dal quale si evince quali sono le misure e il termine previsti per raggiungere nuovamente il volume di valori patrimoniali da preparare. La FINMA approva il termine e a tal fine tiene conto delle circostanze straordinarie.

4Se il volume di valori patrimoniali da preparare non è nuovamente raggiunto alla scadenza del termine, la FINMA può adottare misure appropriate.

Art. 17zquaterObbligo di comprova e di documentazione

1 Le banche devono essere in grado di comprovare l’adempimento delle esigenze di cui al presente capitolo.

2Esse devono documentare che adempiono le condizioni della BNS o della rispettiva banca centrale estera per i valori patrimoniali preparati e che in ogni momento tali valori patrimoniali non sono gravati e sono disponibili senza restrizioni.

3 Esse devono inoltrare alla BNS le informazioni necessarie mediante un formulario (documentazione sulla preparazione). L’inoltro deve rispettare la seguente frequenza: