Progetto

Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17v Determinazione del volume dei valori patrimoniali da preparare

1 Le banche devono valutare i loro rischi di liquidità al fine di determinare il volume necessario di valori patrimoniali da preparare. Nella valutazione devono considerare in particolare i seguenti indicatori di rischio:

a. durata delle posizioni nei passivi di bilancio in rapporto a quella negli attivi di bilancio;

b. rischi di liquidità particolari derivanti dal modello aziendale.

2 Il volume dei valori patrimoniali da preparare deve essere calcolato in franchi.

Art. 17w Valutazione dell’adempimento delle esigenze relative alla

preparazione

1 La FINMA valuta i rischi di liquidità stimati dalle banche e se le misure legali e operative da esse adottate sono adeguate.

2 Qualora la FINMA ritenga che la banca non abbia soddisfatto le esigenze relative alla preparazione, può richiedere che questa adotti le misure necessarie a tale scopo.

3 La FINMA lavora in stretta collaborazione con la BNS ai fini della valutazione dell’adempimento delle esigenze relative alla preparazione.

Art. 17x Modifica delle condizioni delle banche centrali

1 Qualora la BNS modifichi condizioni che possono ripercuotersi sul volume dei valori patrimoniali da preparare, segnatamente condizioni concernenti i valori patrimoniali accettati o le riduzioni del valore dovute al rischio, consulta previamente la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

2 Qualora la BNS o una banca centrale estera modifichi condizioni che si ripercuotono sul volume dei valori patrimoniali preparati, le banche devono garantire di porre rimedio a un eventuale mancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione risultante dalla modifica entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

3 Le banche devono informare senza indugio la FINMA sul mancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione.

4 Se alla scadenza del termine di tre mesi la banca non ha posto rimedio al mancato adempimento, si applica l’articolo 17ztercapoversi 2, 3 e 4.

Art. 17y Ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali estere

I valori patrimoniali preparati per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali estere sono computabili a livello di gruppo finanziario e a livello delle unità di cui all’articolo 19a capoverso 1 lettere c e d per l’adempimento delle esigenze secondo il presente capitolo:

a. se servono a coprire i rischi di liquidità di cui all’articolo 17v che insorgono nella rispettiva Giurisdizione in succursali subordinate o unità consolidate delle banche;