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Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 19, rubrica, e cpv. 2
Esigenze particolari in materia di liquidità e relative alla preparazione
2 Esse devono preparare sufficienti valori patrimoniali al fine di soddisfare le esigenze del presente capitolo. Se il volume di valori patrimoniali da preparare secondo il presente capitolo è inferiore al volume di valori patrimoniali da preparare secondo il capitolo 3a, è determinante quest’ultimo.
Art. 19a
Ex art. 20
Art. 19a cpv. 1, frase introduttiva
1Le esigenze particolari in materia di liquidità e relative alla preparazione devono essere soddisfatte a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:
Titolo dopo l’art. 19a
Sezione 1a: Esigenze particolari in materia di liquidità: disposizioni generali
Art. 20 Portata delle esigenze particolari in materia di liquidità
Le esigenze particolari in materia di liquidità comprendono:
a. le esigenze di base;
b. le esigenze aggiuntive della FINMA specifiche all’istituto.
Art. 20a cpv. 4
4È computabile come valore patrimoniale il 30 per cento della differenza tra la liquidità che una banca centrale può concedere a una banca in base ai valori patrimoniali da essa preparati, ad eccezione di eventuali eccedenze delle HQLA a seguito dell’adempimento delle esigenze secondo l’articolo 14 capoverso 1 e delle esigenze particolari in materia di liquidità secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera a, e i valori patrimoniali da preparare conformemente all’articolo 25b, se la differenza risulta positiva.
Art. 20b, frase introduttiva
1 La banca soddisfa le esigenze particolari in materia di liquidità, se: