Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
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soddisfatte. Ci si attende che una SIB possa ricorrere alle misure predisposte, ad esempio, nel suo piano di stabilizzazione. In questo caso, la FINMA e la banca lavoreranno a stretto contatto e si adopereranno per trovare una soluzione. La banca sottopone alla FINMA un termine entro il quale prevede di poter soddisfare nuovamente le esigenze. La FINMA approva tale termine tenendo conto delle circostanze straordinarie. Si parte quindi dal presupposto che alla banca venga concesso un termine tanto più lungo per il ripristino della conformità alle esigenze quanto più gravi sono le circostanze straordinarie. La responsabilità dell’elaborazione del piano di misure spetta, fino alla scadenza del termine, esclusivamente alle banche. Ciò differisce dalle responsabilità nell’ambito del requisito LCR secondo l’articolo 17b capoverso 4 OLiq.
Capoverso 4
Se la banca non soddisfa le esigenze relative alla preparazione entro il termine stabilito, la FINMA può adottare misure appropriate, che dovranno essere definite caso per caso.
Articolo 17zquater Obbligo di comprova e di documentazione
Capoversi 1 e 2
Le banche decidono quali valori patrimoniali computabili utilizzare per soddisfare le esigenze relative alla preparazione. In tale contesto devono garantire che tali valori patrimoniali siano in ogni momento non gravati, disponibili senza restrizioni e preparati conformemente alle condizioni delle banche centrali, sia in Svizzera che all’estero.
La banca deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento alla FINMA e alla società di audit (secondo l’art. 24 cpv. 1 lett. a LFINMA) che le esigenze della BNS e delle banche centrali estere sono soddisfatte e che pertanto, in linea di principio, l’ottenimento di liquidità in situazioni di stress è possibile. In particolare, le banche devono dimostrare e documentare che:
• i valori patrimoniali proposti dalla banca ai fini del computo soddisfano le condizioni delle rispettive banche centrali;
• i valori patrimoniali sono non gravati e non vincolati, liberamente disponibili e non integrati in ambito operativo, che non sussistono ulteriori ostacoli al loro utilizzo come garanzia presso le banche centrali, nonché che i valori patrimoniali possono essere posti in qualsiasi momento, entro un breve lasso di tempo38, sotto il controllo dell’unità funzionale responsabile della gestione della liquidità della banca, o che si trovano già sotto il suo controllo;39
• i valori patrimoniali possono essere utilizzati in modo giuridicamente valido come garanzia presso la rispettiva banca centrale entro un breve lasso di tempo;
38 La FINMA decide caso per caso se tale presupposto è soddisfatto.
39 Di conseguenza, i valori patrimoniali non devono, ad esempio, servire già da garanzie per l’emissione di titoli di credito coperti («covered bond») o di obbligazioni fondiarie.