Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
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In tale contesto, il capoverso 1 prevede che, in caso di modifiche delle suddette condizioni che possano ripercuotersi sul volume dei valori patrimoniali da preparare, prima di approvarle la BNS consulti la FINMA e il DFF, dando loro l’opportunità di esprimersi al riguardo. Tali modifiche interessano in particolare i valori patrimoniali accettati dalla BNS per le garanzie a sostegno della liquidità e le riduzioni del valore dovute al rischio. Affinché la FINMA e il DFF possano inquadrare meglio la portata delle modifiche introdotte, la BNS comunica loro, all’avvio della consultazione, la propria valutazione in merito alle ripercussioni essenziali sulle banche interessate.
Fintantoché non incidono sul volume di valori patrimoniali da preparare, gli accordi tra la banca e la BNS non rientrano in tale consultazione. Questa non deve ostacolare il processo di definizione delle condizioni presso la BNS. Inoltre, la BNS non è tenuta a recepire i suggerimenti della FINMA e del DFF. La consultazione non ha alcun influsso sulla validità delle condizioni della BNS, né sui negozi giuridici di diritto civile conclusi con le banche sulla base di tali condizioni. Le osservazioni della FINMA e del DFF sono valutate liberamente dalla BNS e, se del caso, prese in considerazione. In tal modo si intende consentire un’interazione armoniosa tra le esigenze relative alla preparazione e i relativi compiti di vigilanza della FINMA, nonché le responsabilità del DFF in relazione al PLB da un lato e alle condizioni e ai compiti della BNS dall’altro. Nel contempo, ciò favorisce e semplifica la collaborazione tra la FINMA, la BNS e il DFF nell’ambito della stabilità finanziaria della Svizzera36.
Capoverso 2
Qualora il perimetro delle garanzie accettate dalle banche centrali, le riduzioni del valore dovute al rischio applicate e i requisiti legali e operativi oppure altre condizioni della BNS o di una banca centrale estera dovessero subire modifiche tali da far sì che le banche non soddisfino più le esigenze prudenziali relative alla preparazione, alle banche è concesso un termine di tre mesi per porre rimedio al mancato adempimento. Questo termine decorre dall’entrata in vigore delle condizioni modificate della BNS o della banca centrale estera.
Capoversi 3 e 4
Qualora presso una banca si verifichi un mancato adempimento delle esigenze, essa deve informare la FINMA secondo il capoverso 3. Si tratta semplicemente della notifica da parte della banca alla FINMA del verificarsi di un mancato adempimento. Non ne derivano obblighi ulteriori, come quello per la banca di indicare in un piano con quali misure ed entro quale termine può tornare a soddisfare le esigenze relative alla preparazione. Secondo il capoverso 4, durante il termine di tre mesi di cui la banca può avvalersi per porre rimedio al mancato adempimento, le misure previste in caso di
36 Ai fini dell’attuazione di una disciplina giuridica più chiara e del consolidamento della collaborazione e del flusso di informazioni tra le autorità, in conformità ai parametri di riferimento stabiliti dal Consiglio federale il 6 giugno 2025 (pag. 16), si intende apportare i relativi adeguamenti a livello di LBCR. La procedura di consultazione sulla «Modifica della legge sulle banche: attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e del rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta» si svolge contemporaneamente alla procedura di consultazione sul presente progetto.