Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Art. 65g IV. Decisioni straniere
Sulla base della rilevanza particolare attribuita allo Stato in cui un patto civile di solidarietà viene stipulato, il capoverso 1 prevede che le decisioni emanate in tale Stato vengano riconosciute in Svizzera. Poiché i patti civili di solidarietà non sono ancora ampiamente diffusi a livello globale, vi saranno regolarmente situazioni in cui si potranno promuovere azioni soltanto nello Stato in cui sono stati stipulati.
Diversamente dagli articoli 50 lettera b e 65 capoverso 1 lettera c LDIP, che si applicano al matrimonio, il riconoscimento delle decisioni emanate dallo Stato del luogo di stipulazione non presuppone qui che un’azione nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei partner fosse impossibile o insostenibile. Ciò è motivato dal fatto che il luogo della stipulazione ha un’importanza maggiore per il patto civile di solidarietà rispetto al matrimonio.
Il capoverso 2 prevede il riconoscimento delle decisioni emanate in altri Stati, rimandando per analogia alle disposizioni del diritto matrimoniale della LDIP. La lettera a concerne le azioni di nullità dei partner e le azioni simili al divorzio. La disposizione rimanda all’articolo 65 capoverso 1 lettere a e b LDIP. Per gli ambiti menzionati, sono quindi riconosciute anche le decisioni straniere emanate nello Stato di domicilio, della dimora abituale o dello Stato di origine di uno dei partner oppure che sono state riconosciute in uno di questi Stati. Per le decisioni derivanti da un’azione di nullità da parte di un’autorità si applica esclusivamente il capoverso 1, che corrisponde alla regolamentazione dell’articolo 45a capoverso 4 LDIP.
Per decisioni o provvedimenti stranieri riguardanti i diritti e i doveri che derivano dal patto civile di solidarietà, la lettera b del capoverso 2 rimanda all’articolo 50 lettera a LDIP. Tali decisioni saranno quindi riconosciute anche in Svizzera se sono state emanate nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei partner. Parallelamente all’articolo 65e capoverso 2 PP-LDIP, il rimando nella lettera b comprende anche le decisioni o i provvedimenti relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dallo scioglimento del partenariato. Il campo d’applicazione materiale della lettera b è in questo senso più ampio di quello dell’articolo 50 LDIP.
5.2.6 Legge federale del 20 dicembre 1946172 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Le modifiche dell’articolo 29sexiese dell’articolo 29septiespreviste dal progetto preliminare stabiliscono che per i partner di un patto civile di solidarietà devono applicarsi le stesse disposizioni valide per i coniugi in materia di assegnazione di accrediti per compiti educativi e assistenziali. Tuttavia, il progetto non prevede alcuna equiparazione fra i coniugi in relazione alla ripartizione degli accrediti computati (cfr. art. 29sexiescpv. 3 e art. 29septiescpv. 6 LAVS). Ciò tiene conto del fatto che ciascun partner di un patto civile di solidarietà dispone dei propri beni (art. 12 PP-LPACS) e che non vi è alcuna ripartizione dei redditi presso l’AVS.
172 RS 131.10