Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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7.3 Altri impegni internazionali

Le modifiche di legge proposte nonché la LSDAgr sono compatibili con gli altri impegni internazionali della Svizzera, in particolare con quelli assunti nell’ambito degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’UE (Accordo agricolo Svizzera-UE del 1999 e Protocollo numero 2 dell’Accordo di libero scambio). Sono inoltre compatibili con il Protocollo di modifica dell’accordo agricolo e con il Protocollo sulla sicurezza alimentare negoziati nell’ambito del pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)».

In particolare, l’obbligo di dichiarazione previsto dalla LDerr per le derrate alimentari di origine animale ottenute mediante metodi di produzione dolorosi senza anestesia è compatibile anche con l’estensione del campo di applicazione dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE all’intera filiera agroalimentare, poiché per tale dichiarazione è prevista un’eccezione all’integrazione degli atti normativi dell’UE (art. 7 cpv. 1 lett. b punto iii del Protocollo sulla sicurezza alimentare). In questo settore, pertanto, la Svizzera può adottare regolamentazioni proprie.

7.4 olitica agricola dell’UE

La Svizzera continuerà a gestire la sua politica agricola in maniera autonoma. Ciò rimarrà invariato anche con il Protocollo di modifica dell’Accordo agricolo e con il Protocollo sulla sicurezza alimentare negoziati nell’ambito del pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)».