Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 129Fedlex · Rapporto esplicativo

salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale e a un’occupazione decentrata del territorio. La LSDAgr serve all’esecuzione di tali competenze e compiti e in futuro consentirà alle persone e alle autorità coinvolte di scambiare i dati di cui necessitano in modo sicuro nell’ambito di condizioni quadro più uniformi, riducendo al contempo i doppioni nella registrazione dei dati. L’essenza dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in particolare la protezione della sfera privata di cui all’articolo 13 Cost. nonché la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost., restano immutate.

La prevista modifica dalla LDerr (modifica di altri atti normativi) riguarda l’obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari di origine animale prodotte mediante metodi di produzione dolorosi senza anestesia. Tale obbligo di dichiarazione ha lo scopo di informare i consumatori affinché possano effettuare una scelta consapevole al momento dell’acquisto di derrate alimentari (art. 1 lett. d LDerr). La competenza della Confederazione di emanare tali obblighi di dichiarazione in materia di derrate alimentari deriva dall’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

7.2 mpegni assunti nel quadro dell’OMC

7.2.1 Disposizioni concernenti il sostegno interno

La Svizzera è membro dell’OMC e pertanto ha assunto gli impegni previsti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura (Agreement on Agriculture, AoA), il quale contiene norme relative all’accesso al mercato, alla concorrenza nelle esportazioni e al sostegno interno all’agricoltura. Per la presente revisione di legge rivestono particolare importanza le norme relative al sostegno interno.

La Svizzera notifica ogni anno all’OMC i propri strumenti di sostegno interno e l’entità di tale sostegno. Le diverse misure vengono classificate in base al loro effetto distorsivo sul commercio. Le misure possono essere inserite nella scatola verde («green box») se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 2 AoA. Il presupposto è che le misure abbiano effetto distorsivo sul commercio nullo o minimo e che siano disaccoppiate dai volumi di produzione o dai prezzi.

Per quanto riguarda i programmi ambientali, l’allegato 2 numero 12 AoA prevede che i pagamenti erogati nell’ambito di programmi ambientali statali possano essere classificati nella scatola verde, a condizione che siano soggetti a requisiti ambientali chiaramente definiti e che siano limitati ai costi aggiuntivi o alle perdite di reddito derivanti dal rispetto di tali requisiti.

Al contrario, i pagamenti legati alla produzione di determinati prodotti agricoli sono considerati un sostegno vincolato ai prodotti ai sensi dell’articolo 6 AoA e sono classificati nella scatola gialla («amber box»). Lo stesso vale per le forme di sostegno dei prezzi di mercato in cui le misure statali fanno sì che i prezzi alla produzione siano superiori a un prezzo di riferimento esterno.

7.2.2 Ripercussioni della PA30+ in relazione agli obblighi assunti dalla Svizzera in seno all’OMC

Nel complesso, si può ritenere che le misure previste nel quadro della PA30+ siano compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura. L’entità del sostegno con effetto distorsivo sul commercio rimane entro i limiti dell’impegno per la Svizzera. Tuttavia, l’aumento dei contributi vincolati alla produzione (contributi per singole colture, supplementi per il latte), nonché l’introduzione del prezzo di riferimento per il latte trasformato in formaggio comportano un incremento dell’importo totale del sostegno con effetto distorsivo sul commercio (scatola gialla). Questa valutazione si basa su una prima analisi qualitativa, in assenza di dati quantitativi concreti. L’aumento del sostegno interno nel quadro della scatola gialla non è in linea con l’obiettivo prioritario dell’AoA,

ovvero raggiungere progressi sostanziali e graduali nella riduzione del sostegno con effetto distorsivo nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della politica agricola (art. 20 AoA). Ciò sarà probabilmente oggetto di critiche da parte di altri Stati membri dell’OMC.

Misure nel settore delle basi di produzione

Gli adeguamenti previsti nel settore delle basi di produzione non hanno alcun impatto e non richiedono l’inserimento di nuove misure concernenti la notifica del sostegno interno.