Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di maggio 2027 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

delle informazioni contenute nei documenti della domanda. Dopo i primi cinque anni d’esercizio completi, tale valore è fissato in via definitiva e corretto retroattivamente sulla base della produzione supplementare annua media effettiva calcolata per questo periodo conformemente all’allegato 6.1 numero 4.3. Qualora tale correzione abbia ripercussioni sulla rimunerazione dei primi cinque anni, gli importi eventualmente versati in eccesso sono richiesti in restituzione oppure computati con gli importi del periodo di pagamento successivo (cfr. art. 30aocties cpv. 3). Se invece, sulla base del calcolo provvisorio, è stato versato un importo insufficiente, il saldo residuo è corrisposto nel periodo di pagamento successivo.

Art. 30bbiscpv. 1 lett. d e cpv. 3

Il criterio di rilevanza alla lettera d viene modificato al fine di evitare falsi incentivi dal punto di vista energetico nell’ambito del premio di mercato fluttuante e dei contributi d’investimento. Mentre la normativa vigente, basata esclusivamente sul volume, consentiva anche la realizzazione di progetti privi di valore aggiunto dal punto di vista energetico, la nuova disposizione sulla produzione supplementare di elettricità corrispondente ad almeno 30 ore a pieno carico garantisce uno sfruttamento mirato del potenziale di ampliamento. La nuova formulazione mira a garantire che il volume supplementare creato sia significativo rispetto alla portata massima e presenti quindi una rilevanza sotto il profilo energetico. La modifica consente quindi un impiego più efficiente dei mezzi di promozione ai sensi della Strategia energetica.

L’articolo 30bbis disciplina al capoverso 1 lettere c ed e rispettivamente l’aumento della quantità d’acqua utilizzata e della produzione netta necessario affinché l’ampliamento di un impianto idroelettrico sia considerato considerevole. Visto che sia la quantità d’acqua utilizzata sia la produzione netta degli impianti idroelettrici dipendono in misura determinante dalla quantità di precipitazioni, non ha senso verificare questi criteri ogni anno. In deroga alle prescrizioni dell’articolo 30ater capoversi 1–4, per la verifica dei criteri di rilevanza per l’ampliamento degli impianti idroelettrici entrati nel sistema dei premi di mercato fluttuanti ai sensi dell’articolo 30bbis capoverso 1 lettera c o e, nell’allegato 3 è disciplinato come viene verificato in questi casi il rispetto dei criteri di rilevanza. Per tutti gli altri criteri di rilevanza di cui all’articolo 30bbis capoversi 1 e 2 non servono regolamentazioni speciali, visto che essi vengono già verificati al momento della decisione di cui all’articolo 30bundecies e gli impianti possono entrare nel sistema dei premi di mercato fluttuanti solo se il criterio di rilevanza è soddisfatto.

Per verificare se un impianto idroelettrico entrato nel sistema dei premi di mercato fluttuanti sulla base dell’articolo 30bbis capoverso 1 lettera c o e soddisfa il criterio di rilevanza, vengono presi in considerazione i primi cinque anni di esercizio dopo l’ampliamento. L’impianto deve soddisfare in media il criterio durante tale periodo (lett. a). Se il criterio non è soddisfatto in singoli anni e sussistono motivi non imputabili al gestore, quest’ultimo può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) che tali anni non siano presi in considerazione ai fini della valutazione. Se l’UFE approva la richiesta, nella valutazione sono inclusi ulteriori anni d’esercizio fino a raggiungere un totale di cinque. La valutazione deve tuttavia essere effettuata al più tardi dieci anni dopo la messa in esercizio dell’ampliamento (lett. b). Un possibile motivo per l’esclusione di un anno dal calcolo è una siccità superiore alla media. Poiché per ogni anno escluso dal calcolo viene aggiunto un ulteriore anno, la media determinante per la valutazione continua in ogni caso a essere calcolata su cinque anni. Indipendentemente dal fatto che il criterio di rilevanza sia soddisfatto o meno nei singoli anni, fino al termine della valutazione del criterio di rilevanza il premio di mercato fluttuante continua a essere versato e le eventuali parti eccedenti continuano a essere fatturate. Se il criterio di rilevanza non è soddisfatto in media sull’insieme dei cinque anni considerati, l’UFE dispone l’esclusione del gestore dal sistema dei premi di mercato fluttuanti. In tal caso l’UFE richiede la restituzione dell’intero premio di mercato fluttuante versato fino ad allora, dedotta la parte eccedente fatturata e restituita (lett. c). Il rispetto di questo criterio di rilevanza viene verificato una sola volta, al termine dei cinque anni presi in considerazione. Se l’impianto soddisfa il criterio sulla media dei cinque anni considerati, non viene più sottoposto a ulteriori verifiche.