Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica di maggio 2027 dell’ordinanza sull’energia nucleare

due aspetti. Nell’OENu i requisiti in materia di sicurezza interna sono disciplinati nell’articolo 7 e i requisiti in materia di sicurezza esterna nell’articolo 9, senza alcun riferimento reciproco. Anche l’articolo 10 non fornisce alcuna indicazione in merito alla distinzione tra sicurezza interna e sicurezza esterna.

Una normativa giuridica che disciplini l’interfaccia tra sicurezza nucleare interna e sicurezza nucleare esterna, che preveda una visione integrata dei provvedimenti in entrambi gli ambiti ed eviti che si pregiudichino reciprocamente, aiuta la Svizzera ad adempiere alle proprie responsabilità e a esercitare la propria vigilanza in linea con l’approccio condiviso a livello internazionale nel settore nucleare. Un tale approccio è inoltre conforme alla prassi internazionale.

Art. 30 cpv. 4

La crescente digitalizzazione degli impianti nucleari ha aumentato significativamente l’importanza della sicurezza informatica. Tale tendenza proseguirà anche nei prossimi anni. Nella prassi, gli esercenti di impianti nucleari hanno già creato adeguate strutture organizzative e predisposto le necessarie risorse umane per definire con chiarezza le responsabilità nell’ambito della sicurezza informatica. La presente modifica dell’articolo 30 capoverso 4 OENu tiene conto di tale situazione, conferendo una base legale alla prassi esistente e apportando così un importante contributo al rafforzamento della sicurezza nucleare interna ed esterna.

Art. 36 cpv. 1, art. 62 cpv. a, all. 5

Secondo il team internazionale di esperti, l’impiego dei termini «sicurezza interna» e «sicurezza esterna» nelle disposizioni giuridiche non è sempre chiaro né coerentemente delimitato nei singoli articoli. Alla luce di tale lettura, il tenore delle disposizioni lascia un certo margine interpretativo e può dar luogo a una comprensione diversa, di conseguenza, a potenziali incertezze giuridiche. Si raccomanda pertanto di distinguere sistematicamente i termini nelle disposizioni pertinenti e di utilizzarli correttamente.

Ai fini di una maggiore precisione, il termine «sicurezza esterna» è aggiunto all’articolo 36 capoverso 1, all’articolo 62 lettera a e all’allegato 5 in relazione al rapporto mensile, poiché tali disposizioni riguardano entrambi gli aspetti, ossia sia la sicurezza interna che la sicurezza esterna.

Secondo l’articolo 36 capoverso 1, il titolare di una licenza d’esercizio è tenuto a seguire le conoscenze acquisite mediante la ricerca per quanto concerne la sicurezza esterna del proprio impianto.

In caso di domanda di un’autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi, il richiedente deve presentare un rapporto secondo l’articolo 62 che consideri anche l’aspetto della sicurezza esterna in riferimento alle opzioni disponibili. La documentazione relativa alla domanda da presentare conformemente all’articolo 23 OENu, cui si rinvia nella frase introduttiva, comprende anche un rapporto relativo alla sicurezza esterna (art. 23 lett. a).

Secondo l’allegato 5, nel rapporto annuo sulla sicurezza degli impianti nucleari devono essere trattati sia l’aspetto della sicurezza interna che quello della sicurezza esterna. Di conseguenza, anche nel rapporto mensile delle centrali nucleari sull’esercizio dell’impianto devono essere considerati entrambi gli aspetti. Nella pratica, il rapporto mensile comprende già oggi alcuni aspetti relativi alla sicurezza esterna. Inoltre viene apportata una correzione all’ultimo periodo della riga concernente il rapporto mensile della versione francese dell’ordinanza.